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RINNOVO
CCNL Dirigenti terziario.
Il
giorno 27 maggio 2004 la Confcommercio e la ManagerItalia hanno
sottoscritto il rinnovo del CCNL 26 aprile 1995 dei dirigenti di aziende
del terziario, della distribuzione e dei servizi.
Con
l’accordo contrattuale che sarà operativo per
|
i
bienni |
2003
- 2004 |
|
2005
- 2006 |
sono:
-
stati riconosciuti incrementi economici;
-
state inserite tematiche innovative quali, ad esempio:
-
le agevolazioni per le assunzioni dei giovani dirigenti di prima
nomina;
-
la previdenza integrativa;
-
il mobbing.
In
pratica:
-
il contratto decorre dal 1° gennaio 2003, fatte salve eventuali
diverse decorrenze previste da singole norme, e scade il 31 dicembre
2006;
-
la parte relativa al trattamento retributivo, della formazione e di
previdenza ed assistenza integrative scadrà il 31 dicembre 2006.
1)
Parte economica prevista dall’accordo contrattuale:
|
descrizione |
importo
in euro |
decorrenza |
|
minimo
contrattuale mensile è pari |
3.000,00 |
dal
1° luglio 2004 |
|
aumento
retributivo: |
|
|
|
mensile |
210,00 |
dal
1° luglio 2004 |
|
mensile |
125,00 |
dal
1° gennaio 2005 |
|
mensile |
120,00 |
dal
1° gennaio 2006 |
|
Totale |
455,00 |
|
2)
Assorbimento degli aumenti.
Si
precisa che:
a)
gli aumenti, ivi compreso l’incremento
del minimo contrattuale, possono essere assorbiti, fino a
concorrenza, soltanto dalle somme che le aziende hanno
concesso ai dirigenti a titolo di acconto o di anticipazione sui
futuri miglioramenti economici contrattuali a far data dal 31
dicembre 2002;
b)
ai dirigenti assunti o nominati:
-
dal 28 maggio 2004 al 31 dicembre 2004 competono
esclusivamente gli aumenti con decorrenza 1° gennaio 2005 (euro
125,00) e 1° gennaio 2006 (euro 120,00). In conclusione non
compete l’aumento del 1° luglio 2004;
-
dal 01 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 compete
esclusivamente l’aumento riferito all’anno 2006 (euro 120,00). In
conclusione, per questa ipotesi, non competono gli aumenti del 1°
luglio 2004 e del 1° gennaio 2005.
3)
Una tantum.
I
dirigenti, assunti o nominati precedentemente al 1° gennaio 2003 ed
in forza alla data di stipula dell’accordo in esame hanno diritto
all’importo pari ad euro 2.000,00 lorde, a titolo di una tantum.
Si
segnala che l’importo in esame:
-
deve essere corrisposto con la retribuzione del mese di luglio
2004 a titolo di arretrati retributivi maturati nell’anno
2003.
Di
conseguenza deve essere applicata la tassazione separata a media
biennale;
-
può essere assorbito, fino a concorrenza, da eventuali somme
concesse dalle aziende, successivamente al 31 dicembre 2002, a
titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti
economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente
stabilito l’assorbimento all’atto della concessione;
-
deve essere assoggettato al trattamento fiscale della tassazione
separata a media biennale;
-
non è utile agli effetti del computo del trattamento di fine
rapporto né di alcun istituto contrattuale, ad eccezione dell’eventuale
preavviso o dell’indennità sostitutiva.
4)
Previdenza integrativa individuale.
La
contribuzione prevista al comma 3 dell’art. 26bis) del CCNL in vigore
è stata così ripartita:
-
contributo a carico del datore di lavoro pari a euro 4.803,05 in ragione
di anno;
-
il contributo da parte del dirigente è pari a euro 464,81, sempre in
ragione d’anno.
Il
nuovo valore della contribuzione decorre dal 1° luglio 2004.
5)
Scatti di anzianità.
L’art.
11) del ccnl 26 aprile 1995 è stato sostituito dal seguente:
"1.
Al compimento di ciascun biennio di anzianità nella qualifica, con
un massimo di undici bienni, il dirigente avrà diritto a scatti di
anzianità nella misura elevata dal 1° gennaio 1992 a euro 129,11
(lire 250.000) mensili lorde.
2.
La maturazione degli scatti decorre dalla data di anzianità
aziendale nella qualifica, se essa coincide con il primo giorno del
mese, ovvero, in caso diverso, dal primo giorno del mese successivo.
3.
Tali scatti, che decorrono dal primo giorno del mese immediatamente
successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità, non
sono assorbiti in nessun caso, né possono assorbire alcuna voce
retributiva.
4.
In occasione della maturazione di ogni scatto verranno rivalutati
quelli maturati successivamente al 31 dicembre 1977, sulla base dell’importo
di euro 129,11 (lire 250.000), senza corresponsione di arretrati per
il periodo pregresso.
5.
L’istituto degli scatti di anzianità è abrogato a decorrere dal 1°
luglio 2004.
6.
Ai dirigenti in servizio al 30 giugno 2004, quanto già maturato a
tale titolo sarà ulteriormente incrementato, nel corso del biennio
1° luglio 2004/30 giugno 2006, di un importo di euro 258,22 mensili
(pari a due scatti di anzianità), non assorbibile da alcuna
voce retributiva, da corrispondersi secondo i seguenti criteri:
a)
129,11 euro, al momento di quella che sarebbe stata la data di
maturazione dell’abrogato scatto di anzianità;
b)
ulteriori 129,11 euro, alla scadenza del sesto mese da tale data;
c)
ai dirigenti che nel biennio in parola avrebbero maturato l’11°
scatto di anzianità sarà dovuto unicamente l’importo di cui alla
precedente lettera a)."
6)
Assistenza sanitaria integrativa.
A
decorrere dal 1° gennaio 2004, il comma 1 dell’art. 27) del CCNL 26
aprile 1995 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"1.
A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del
presente contratto è istituito un Fondo di assistenza sanitaria
(Fondo "Mario Besusso") integrativo del Servizio Sanitario
Nazionale, finanziato mediante un contributo che, a decorrere dal
1° gennaio 2004 è fissato nella misura del:
5,70%
a carico dell’azienda;
1,87%
a carico del dirigente;
riferito
ad una retribuzione convenzionale annua di euro 45.940,00,
comprensivo della quota di cui all’accordo specifico a titolo di
contributo sindacale o della quota di servizio. Le maggiori entrate
derivanti dall’incremento della contribuzione rispetto all’anno
2003 verranno destinate al finanziamento di specifici programmi di
prevenzione sanitaria per i dirigenti in servizio e per i
prosecutori volontari".
Per
una più completa e corretta interpretazione della norma in esame,
riportiamo la
"Dichiarazione
delle Parti" che hanno sottoscritto l’accordo; e precisamente:
"Qualora
per l’anno 2005 non venisse nuovamente confermato dal legislatore l’attuale
limite annuo di deducibilità (corrispondente a euro 3.615,20) per i
contributi versati ai fondi di assistenza sanitaria integrativa, ai
sensi dell’art. 1) del Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 41, le
Parti si impegnano ad incontrarsi con urgenza al fine di concordare i
necessari provvedimenti per evitare che le aziende debbano sopportare
costi aggiuntivi.
Le
Parti, al fine di rendere efficace l’iniziativa di prevenzione,
concordano nel destinare le relative risorse, contabilmente evidenziate,
nel rispetto di un percorso diagnostico predefinito in seno al Fondo
Mario Besusso, adeguato alle esigenze sanitarie del dirigente, tenuto
conto del sesso e dell’età.
Gli
organi direttivi del Fondo Mario Besusso provvederanno a monitorare
periodicamente l’adeguatezza del progetto, anche sotto l’aspetto
della razionalizzazione della spesa sanitaria nel suo complesso.
7)
Previdenza integrativa (Fondo Mario Negri).
Ferma
restando la retribuzione convenzionale stabilita dal comma 5 dell’art.
26) del CCNL 26 aprile 1995, come modificato dall’accordo del 19
dicembre 2002, le aliquote per il computo della contribuzione di cui ai
commi 3 e 4 dell’articolo 26) medesimo sono modificate come segue:
|
Fondo
Mario Negri - Le nuove aliquote
- |
|
a
decorrere dal 1° gennaio 2003 fino al 31 dicembre 2003 |
|
descrizione |
carico
azienda |
carico
dirigente |
totale |
|
contributo
ordinario |
10,14% |
1,00 |
11,14% |
|
contributo
integrativo |
1,48% |
|
1,48% |
|
a
decorrere dal 1° gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2004 |
|
contributo
ordinario |
10,14% |
1,00 |
11,14% |
|
contributo
integrativo |
1,50% |
|
1,50% |
|
a
decorrere dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2005 |
|
contributo
ordinario |
10,14% |
1,00 |
11,14% |
|
contributo
integrativo |
1,52% |
|
1,52% |
|
a
decorrere dal 1° gennaio 2006 |
|
contributo
ordinario |
10,14% |
1,00 |
11,14% |
|
contributo
integrativo |
1,54% |
|
1,54% |
A
decorrere dal 1° giorno del mese successivo la data di stipula del
contratto in esame, possono essere stipulati accordi individuali tra
dirigenti e datori di lavoro per destinare alla previdenza integrativa
contributi volontari addizionali alla contribuzione integrativa ed
ordinaria, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di
Amministrazione del Fondo Mario Negri.
8)
Dirigenti di prima nomina.
Definizione:
dirigenti di prima nomina (DPN) sono i dirigenti nominati in base
ai seguenti requisiti:
-
età anagrafica fino a 39 anni compiuti;
-
i quadri che, dopo aver maturato nella stessa azienda un’anzianità
nella qualifica di quadro pari o superiore a cinque anni, vengono
nominati dirigenti entro il compimento del 48° anno di età
anagrafica.
Nel
rispetto dei requisiti evidenziati nel punto precedente, le aziende, a
titolo sperimentale e con riferimento esclusivo alla contribuzione
versata ai sensi degli artt. 26) e 26bis) del CCNL, possono optare, per i
dirigenti di prima nomina, per forme di contribuzione ridotta con
riferimento ai dirigenti di prima nomina (DPN).
La
permanenza nella categoria sopra definita ha carattere temporaneo.
Infatti, decorso un triennio dalla data di nomina, al dirigente si
applicherà automaticamente la normativa contrattuale generale.
Dirigenti
di prima nomina residenti o domiciliati nel sud Italia.
Nel
caso di nomina del DPN residente o domiciliato al sud e con sede di
lavoro nel sud Italia, la permanenza nella suddetta area potrà essere
prolungata di un ulteriore triennio sempre che continuino a sussistere
entrambi i requisiti (residenza/domicilio e sede di lavoro) sopra
indicati.
Si
precisa che:
-
in base al carattere sperimentale della presente norma, le parti
hanno concordato di limitare l’applicabilità ai soli dirigenti
assunti o nominati:
con
contratto di lavoro a tempo indeterminato
dal
1° giorno del mese successivo la data di stipula del presente accordo
e
fino al 31 dicembre 2006;
Individuazione
dell’Area di Sud Italia.
Nell’Area
di Sud Italia, per le parti che hanno sottoscritto l’Accordo,
rientrano le seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia.
8.1)
La contribuzione dovuta per i DPN.
La
contribuzione dovuta per i "DPN" dalla data di
nomina/assunzione e fino al compimento di un triennio di anzianità
nella qualifica potrà essere la seguente:
-
art.
26) – previdenza integrativa.
Comma
4 bis – Fermo restando il
contributo ordinario a carico del dirigente indicato al comma 3, il
contributo ordinario a carico del datore di lavoro per i Dirigenti di
prima nomina (DPN), per l’anno 2004, è pari al 2,84% della
retribuzione convenzionale annua di cui al comma 5, mentre il contributo
integrativo viene confermato nella medesima misura applicabile per la
generalità dei dirigenti;
-
art.
26bis) – previdenza integrativa individuale e coperture assicurative.
Comma
3 bis – Ai Dirigenti di prima
nomina (DPN) saranno assicurate le medesime garanzie sul rischio
riservate alla generalità dei dirigenti in base alla Convenzione
Antonio Pastore. A tale fine è dovuto dalle aziende un contributo annuo
sufficiente a coprire il premio relativo alle garanzie assicurative
previste nella citata convenzione.
La
suddetta contribuzione dovrà essere versata all’Associazione Antonio
Pastore per la predisposizione delle relative convenzioni assicurative.
9)
Adeguamenti in materia di collegio di conciliazione ed arbitrato, ai
sensi dei decreti legislativi
n.
80/1998 e n. 387/1998.
Il
comma 17 dell’art. 29) del ccnl 26 aprile 1995 è stato così
modificato:
"In
caso di licenziamento di un dirigente con una anzianità di servizio
prestato in azienda nella qualifica superiore a dieci anni, l'indennità
supplementare è automaticamente aumentata, in relazione all'età del
dirigente licenziato, ove questa risulti compresa fra i 53 ed i 64 anni.
Le misure calcolate con i criteri di cui al comma precedente sono le
seguenti:
|
indennità
supplementare nel caso di licenziamento del dirigente |
|
in
corrispondenza dell’età età anagrafica del dirigente |
n°
mensilità
|
note |
|
anno |
ed
anno compiuto |
|
58° |
59° |
9 |
|
|
57° |
60° |
8 |
|
|
56° |
61° |
7 |
|
|
55° |
62° |
6 |
|
|
54° |
63° |
5 |
|
|
53° |
64° |
4 |
|
Le
parti nel sottoscrivere l’accordo in esame si sono impegnate a:
-
definire, entro il 31 ottobre 2004, i necessari adeguamenti in
materia di collegio di conciliazione ed arbitrato, ai sensi dei
Decreti Legislativi n. 80/1998 e n. 387/1998;
-
in relazione alla definizione degli adeguamenti di cui al comma 2,
tenendo conto della maggiore tutela che deve essere garantita a coloro
che, avendo un’età compresa fra i 53 ed i 64 anni, perdono il posto
di lavoro senza aver neppure maturato i requisiti per il pensionamento,
si impegnano a rivedere l’istituto del preavviso di licenziamento, una
volta approvata la Legge di riforma del sistema pensionistico pubblico.
10)
Ferie.
Il
comma 6 dell’art. 15) del ccnl 26 aprile 1995 è sostituito dal
seguente:
"Le ferie sono irrinunciabili e, salvo il caso di risoluzione del
rapporto di lavoro, non possono essere sostituite, se non per la
frazione eccedente il periodo minimo di quattro settimane di cui all’art.
10 del Decreto legislativo n. 66 del 8 aprile 2003 e successive
modificazioni ed integrazioni, dalla relativa indennità per ferie non
godute da erogarsi entro il mese di luglio immediatamente successivo all’anno
di maturazione".
11) Trasferimento.
A
decorrere dal 1° luglio 2004 la dichiarazione delle parti in merito
agli artt. 18), 22) e 25) del CCNL 26 aprile 1995 è integrata come segue:
"Le
parti chiariscono che le disposizioni contenute nel 4° e 5° comma
dell'art. 18 (trasferimento), nel 2° comma dell'art. 22 (trasferimento
di proprietà dell'azienda) e nell'art. 25 (mutamento di posizione) si
applicano solo nel caso in cui l'evento risulti sostanzialmente
incidente sulla posizione del dirigente determinando nei confronti di
quest'ultimo una effettiva situazione di detrimento. Nel caso di
trasferimento disposto dall’azienda, il detrimento si considera
ravvisabile qualora la distanza dalla sede di lavoro originaria risulti
superiore a 75 Km".
12)
Malattia.
Il
comma 3 dell’art. 20) del ccnl 26 aprile 1995 è sostituito dal
seguente:
"Alla scadenza del termine indicato al comma 1 o del periodo di
aspettativa eventualmente richiesto dal dirigente ai sensi del comma 2,
ove per il perdurare dello stato di malattia il rapporto di lavoro venga
risolto da una delle due parti, sarà dovuto al dirigente, oltre al
trattamento di fine rapporto, anche l'indennità sostitutiva del
preavviso di cui al successivo art. 33".
13)
Commissione di clima sul mobbing.
Le
parti, prendendo atto della rilevanza sociale assunta dalle
problematiche derivanti dalla pratica del cosiddetto. "mobbing",
concordano sulla necessità di operare congiuntamente, istituendo una
Commissione composta, oltre che dalle parti stipulanti il presente
accordo, dalle organizzazioni datoriali facenti capo ad altri settori
produttivi con cui Manageritalia è firmataria di CCNL. Tale Commissione
avrà l’incarico di monitorare il clima nelle aziende e porre in atto
iniziative utili a prevenire la sussistenza delle condizioni di mobbing.
14)
Responsabilità civili e penali.
Il
comma 6 dell’art. 24) del ccnl 26 aprile 1995 viene sostituito dal
seguente:
"
Le garanzie e le tutele di cui sopra si applicano anche posteriormente
alla cessazione del rapporto di lavoro e possono essere assicurate anche
attraverso la stipula di apposita polizza, con onere a totale carico
dell’azienda".
|