<% 'apertura connessione al DB Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") conn.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" & server.MapPath("database/marosDb.mdb") 'apertura tab_log questa tabella contiene i campi HostName (nome del client), 'LastVisit(data dell'ultimo accesso da parte del client) 'URLrefer(l'URL di provenienza della chiamata al file 'creo una stringa SQL sql_tab_log sql_tab_log = "SELECT * FROM tab_log" 'istanzio il recordeset "rstab_log" e lo apro con il la stringa prima impostata Set rstab_log = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rstab_log.Open sql_tab_log, conn, 3, 3 'mi porto all'ultimo record rstab_log.MoveLast 'Set conn1 = Server.CreateObject("ADODB.Connection") 'conn1.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" & server.MapPath("database/marosDb.mdb") sql_tab_news = "SELECT * FROM tab_News ORDER BY DataAgg Desc" Set rsTab_news = server.createobject("ADODB.Recordset") rsTab_news.open sql_tab_news, conn,3,3 'controllo host e data per incremento contatore 'prima del controllo li unisco in un unica stringa per permettermi il controllo contemporaneo 'poi li confronto con quelli che ricavo dalla connessione del client "Request.ServerVariables("HTTP_Host") & date()" 'se la condizione non è soddisfatta, significa che è cambiata la data oppure il computer connesso '(non vengono contate le connessioni dallo stesso PC nello stesso giorno) if rstab_log.Fields("hostname") & rstab_log.Fields("LastVisit") <> Request.ServerVariables("HTTP_Host") & date() then 'quindi aggiungo il record come nuova connessione rstab_log.AddNew rstab_log.Fields("HostName") = Request.ServerVariables("HTTP_Host") rstab_log.Fields("LastVisit") = date() rstab_log.Fields("URLrefer") = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") rstab_log.update end if %>

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EDIZIONI MAROS s.a.s.

di Luciano Morelli (Consulente del lavoro ed aziendale)

Via Barona, 25 - 20142 Milano

Tel. 02/81.34.546 - Fax 02/89.126.766

 

 

 

Rinnovo CCNL Dirigenti terziario

aggiornato al 19 giugno 2004

 

 

RINNOVO CCNL Dirigenti terziario.

Il giorno 27 maggio 2004 la Confcommercio e la ManagerItalia hanno sottoscritto il rinnovo del CCNL 26 aprile 1995 dei dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.

Con l’accordo contrattuale che sarà operativo per

 

i bienni

2003 - 2004

2005 - 2006

 

sono:

- stati riconosciuti incrementi economici;

- state inserite tematiche innovative quali, ad esempio:

- le agevolazioni per le assunzioni dei giovani dirigenti di prima nomina;

- la previdenza integrativa;

- il mobbing.

In pratica:

- il contratto decorre dal 1° gennaio 2003, fatte salve eventuali diverse decorrenze previste da singole norme, e scade il 31 dicembre 2006;

- la parte relativa al trattamento retributivo, della formazione e di previdenza ed assistenza integrative scadrà il 31 dicembre 2006.

 

1) Parte economica prevista dall’accordo contrattuale:

 

descrizione

importo in euro

decorrenza

minimo contrattuale mensile è pari

3.000,00

dal 1° luglio 2004

aumento retributivo:

 

 

mensile

210,00

dal 1° luglio 2004

mensile

125,00

dal 1° gennaio 2005

mensile

120,00

dal 1° gennaio 2006

Totale

455,00

 

 

 

2) Assorbimento degli aumenti.

 

Si precisa che:

a) gli aumenti, ivi compreso l’incremento del minimo contrattuale, possono essere assorbiti, fino a concorrenza, soltanto dalle somme che le aziende hanno concesso ai dirigenti a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali a far data dal 31 dicembre 2002;

b) ai dirigenti assunti o nominati:

- dal 28 maggio 2004 al 31 dicembre 2004 competono esclusivamente gli aumenti con decorrenza 1° gennaio 2005 (euro 125,00) e 1° gennaio 2006 (euro 120,00). In conclusione non compete l’aumento del 1° luglio 2004;

- dal 01 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 compete esclusivamente l’aumento riferito all’anno 2006 (euro 120,00). In conclusione, per questa ipotesi, non competono gli aumenti del 1° luglio 2004 e del 1° gennaio 2005.

 

3) Una tantum.

 

I dirigenti, assunti o nominati precedentemente al 1° gennaio 2003 ed in forza alla data di stipula dell’accordo in esame hanno diritto all’importo pari ad euro 2.000,00 lorde, a titolo di una tantum.

Si segnala che l’importo in esame:

- deve essere corrisposto con la retribuzione del mese di luglio 2004 a titolo di arretrati retributivi maturati nell’anno 2003.

Di conseguenza deve essere applicata la tassazione separata a media biennale;

- può essere assorbito, fino a concorrenza, da eventuali somme concesse dalle aziende, successivamente al 31 dicembre 2002, a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l’assorbimento all’atto della concessione;

- deve essere assoggettato al trattamento fiscale della tassazione separata a media biennale;

- non è utile agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale, ad eccezione dell’eventuale preavviso o dell’indennità sostitutiva.

 

4) Previdenza integrativa individuale.

 

La contribuzione prevista al comma 3 dell’art. 26bis) del CCNL in vigore è stata così ripartita:

- contributo a carico del datore di lavoro pari a euro 4.803,05 in ragione di anno;

- il contributo da parte del dirigente è pari a euro 464,81, sempre in ragione d’anno.

Il nuovo valore della contribuzione decorre dal 1° luglio 2004.

 

 

5) Scatti di anzianità.

 

L’art. 11) del ccnl 26 aprile 1995 è stato sostituito dal seguente:

"1. Al compimento di ciascun biennio di anzianità nella qualifica, con un massimo di undici bienni, il dirigente avrà diritto a scatti di anzianità nella misura elevata dal 1° gennaio 1992 a euro 129,11 (lire 250.000) mensili lorde.

2. La maturazione degli scatti decorre dalla data di anzianità aziendale nella qualifica, se essa coincide con il primo giorno del mese, ovvero, in caso diverso, dal primo giorno del mese successivo.

3. Tali scatti, che decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità, non sono assorbiti in nessun caso, né possono assorbire alcuna voce retributiva.

4. In occasione della maturazione di ogni scatto verranno rivalutati quelli maturati successivamente al 31 dicembre 1977, sulla base dell’importo di euro 129,11 (lire 250.000), senza corresponsione di arretrati per il periodo pregresso.

5. L’istituto degli scatti di anzianità è abrogato a decorrere dal 1° luglio 2004.

6. Ai dirigenti in servizio al 30 giugno 2004, quanto già maturato a tale titolo sarà ulteriormente incrementato, nel corso del biennio 1° luglio 2004/30 giugno 2006, di un importo di euro 258,22 mensili (pari a due scatti di anzianità), non assorbibile da alcuna voce retributiva, da corrispondersi secondo i seguenti criteri:

a) 129,11 euro, al momento di quella che sarebbe stata la data di maturazione dell’abrogato scatto di anzianità;

b) ulteriori 129,11 euro, alla scadenza del sesto mese da tale data;

c) ai dirigenti che nel biennio in parola avrebbero maturato l’11° scatto di anzianità sarà dovuto unicamente l’importo di cui alla precedente lettera a)."

 

6) Assistenza sanitaria integrativa.

 

A decorrere dal 1° gennaio 2004, il comma 1 dell’art. 27) del CCNL 26 aprile 1995 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è istituito un Fondo di assistenza sanitaria (Fondo "Mario Besusso") integrativo del Servizio Sanitario Nazionale, finanziato mediante un contributo che, a decorrere dal 1° gennaio 2004 è fissato nella misura del:

5,70% a carico dell’azienda;

1,87% a carico del dirigente;

riferito ad una retribuzione convenzionale annua di euro 45.940,00, comprensivo della quota di cui all’accordo specifico a titolo di contributo sindacale o della quota di servizio. Le maggiori entrate derivanti dall’incremento della contribuzione rispetto all’anno 2003 verranno destinate al finanziamento di specifici programmi di prevenzione sanitaria per i dirigenti in servizio e per i prosecutori volontari".

 

Per una più completa e corretta interpretazione della norma in esame, riportiamo la

"Dichiarazione delle Parti" che hanno sottoscritto l’accordo; e precisamente:

 

"Qualora per l’anno 2005 non venisse nuovamente confermato dal legislatore l’attuale limite annuo di deducibilità (corrispondente a euro 3.615,20) per i contributi versati ai fondi di assistenza sanitaria integrativa, ai sensi dell’art. 1) del Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 41, le Parti si impegnano ad incontrarsi con urgenza al fine di concordare i necessari provvedimenti per evitare che le aziende debbano sopportare costi aggiuntivi.

Le Parti, al fine di rendere efficace l’iniziativa di prevenzione, concordano nel destinare le relative risorse, contabilmente evidenziate, nel rispetto di un percorso diagnostico predefinito in seno al Fondo Mario Besusso, adeguato alle esigenze sanitarie del dirigente, tenuto conto del sesso e dell’età.

Gli organi direttivi del Fondo Mario Besusso provvederanno a monitorare periodicamente l’adeguatezza del progetto, anche sotto l’aspetto della razionalizzazione della spesa sanitaria nel suo complesso.

 

 

7) Previdenza integrativa (Fondo Mario Negri).

 

Ferma restando la retribuzione convenzionale stabilita dal comma 5 dell’art. 26) del CCNL 26 aprile 1995, come modificato dall’accordo del 19 dicembre 2002, le aliquote per il computo della contribuzione di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 26) medesimo sono modificate come segue:

 

Fondo Mario Negri - Le nuove aliquote -

a decorrere dal 1° gennaio 2003 fino al 31 dicembre 2003

descrizione

carico azienda

carico dirigente

totale

contributo ordinario

10,14%

1,00

11,14%

contributo integrativo

1,48%

 

1,48%

a decorrere dal 1° gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2004

contributo ordinario

10,14%

1,00

11,14%

contributo integrativo

1,50%

 

1,50%

a decorrere dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2005

contributo ordinario

10,14%

1,00

11,14%

contributo integrativo

1,52%

 

1,52%

a decorrere dal 1° gennaio 2006

contributo ordinario

10,14%

1,00

11,14%

contributo integrativo

1,54%

 

1,54%

 

A decorrere dal 1° giorno del mese successivo la data di stipula del contratto in esame, possono essere stipulati accordi individuali tra dirigenti e datori di lavoro per destinare alla previdenza integrativa contributi volontari addizionali alla contribuzione integrativa ed ordinaria, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Mario Negri.

 

 

8) Dirigenti di prima nomina.

 

Definizione: dirigenti di prima nomina (DPN) sono i dirigenti nominati in base ai seguenti requisiti:

- età anagrafica fino a 39 anni compiuti;

- i quadri che, dopo aver maturato nella stessa azienda un’anzianità nella qualifica di quadro pari o superiore a cinque anni, vengono nominati dirigenti entro il compimento del 48° anno di età anagrafica.

Nel rispetto dei requisiti evidenziati nel punto precedente, le aziende, a titolo sperimentale e con riferimento esclusivo alla contribuzione versata ai sensi degli artt. 26) e 26bis) del CCNL, possono optare, per i dirigenti di prima nomina, per forme di contribuzione ridotta con riferimento ai dirigenti di prima nomina (DPN).

La permanenza nella categoria sopra definita ha carattere temporaneo. Infatti, decorso un triennio dalla data di nomina, al dirigente si applicherà automaticamente la normativa contrattuale generale.

 

 

Dirigenti di prima nomina residenti o domiciliati nel sud Italia.

 

Nel caso di nomina del DPN residente o domiciliato al sud e con sede di lavoro nel sud Italia, la permanenza nella suddetta area potrà essere prolungata di un ulteriore triennio sempre che continuino a sussistere entrambi i requisiti (residenza/domicilio e sede di lavoro) sopra indicati.

Si precisa che:

- in base al carattere sperimentale della presente norma, le parti hanno concordato di limitare l’applicabilità ai soli dirigenti assunti o nominati:

con contratto di lavoro a tempo indeterminato

dal 1° giorno del mese successivo la data di stipula del presente accordo

e fino al 31 dicembre 2006;

 

 

Individuazione dell’Area di Sud Italia.

 

Nell’Area di Sud Italia, per le parti che hanno sottoscritto l’Accordo, rientrano le seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

 

 

 

8.1) La contribuzione dovuta per i DPN.

 

La contribuzione dovuta per i "DPN" dalla data di nomina/assunzione e fino al compimento di un triennio di anzianità nella qualifica potrà essere la seguente:

- art. 26) – previdenza integrativa.

Comma 4 bis – Fermo restando il contributo ordinario a carico del dirigente indicato al comma 3, il contributo ordinario a carico del datore di lavoro per i Dirigenti di prima nomina (DPN), per l’anno 2004, è pari al 2,84% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 5, mentre il contributo integrativo viene confermato nella medesima misura applicabile per la generalità dei dirigenti;

- art. 26bis) – previdenza integrativa individuale e coperture assicurative.

Comma 3 bis – Ai Dirigenti di prima nomina (DPN) saranno assicurate le medesime garanzie sul rischio riservate alla generalità dei dirigenti in base alla Convenzione Antonio Pastore. A tale fine è dovuto dalle aziende un contributo annuo sufficiente a coprire il premio relativo alle garanzie assicurative previste nella citata convenzione.

La suddetta contribuzione dovrà essere versata all’Associazione Antonio Pastore per la predisposizione delle relative convenzioni assicurative.

 

 

9) Adeguamenti in materia di collegio di conciliazione ed arbitrato, ai sensi dei decreti legislativi

n. 80/1998 e n. 387/1998.

 

Il comma 17 dell’art. 29) del ccnl 26 aprile 1995 è stato così modificato:

"In caso di licenziamento di un dirigente con una anzianità di servizio prestato in azienda nella qualifica superiore a dieci anni, l'indennità supplementare è automaticamente aumentata, in relazione all'età del dirigente licenziato, ove questa risulti compresa fra i 53 ed i 64 anni. Le misure calcolate con i criteri di cui al comma precedente sono le seguenti:

indennità supplementare nel caso di licenziamento del dirigente

in corrispondenza dell’età età anagrafica del dirigente

 

n° mensilità

 

note

anno

ed anno compiuto

58°

59°

9

 

57°

60°

8

 

56°

61°

7

 

55°

62°

6

 

54°

63°

5

 

53°

64°

4

 

 

Le parti nel sottoscrivere l’accordo in esame si sono impegnate a:

- definire, entro il 31 ottobre 2004, i necessari adeguamenti in materia di collegio di conciliazione ed arbitrato, ai sensi dei Decreti Legislativi n. 80/1998 e n. 387/1998;

- in relazione alla definizione degli adeguamenti di cui al comma 2, tenendo conto della maggiore tutela che deve essere garantita a coloro che, avendo un’età compresa fra i 53 ed i 64 anni, perdono il posto di lavoro senza aver neppure maturato i requisiti per il pensionamento, si impegnano a rivedere l’istituto del preavviso di licenziamento, una volta approvata la Legge di riforma del sistema pensionistico pubblico.

 

10) Ferie.

 

Il comma 6 dell’art. 15) del ccnl 26 aprile 1995 è sostituito dal seguente:

"Le ferie sono irrinunciabili e, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro, non possono essere sostituite, se non per la frazione eccedente il periodo minimo di quattro settimane di cui all’art. 10 del Decreto legislativo n. 66 del 8 aprile 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla relativa indennità per ferie non godute da erogarsi entro il mese di luglio immediatamente successivo all’anno di maturazione".

 

11) Trasferimento.

 

A decorrere dal 1° luglio 2004 la dichiarazione delle parti in merito agli artt. 18), 22) e 25) del CCNL 26 aprile 1995 è integrata come segue:

"Le parti chiariscono che le disposizioni contenute nel 4° e 5° comma dell'art. 18 (trasferimento), nel 2° comma dell'art. 22 (trasferimento di proprietà dell'azienda) e nell'art. 25 (mutamento di posizione) si applicano solo nel caso in cui l'evento risulti sostanzialmente incidente sulla posizione del dirigente determinando nei confronti di quest'ultimo una effettiva situazione di detrimento. Nel caso di trasferimento disposto dall’azienda, il detrimento si considera ravvisabile qualora la distanza dalla sede di lavoro originaria risulti superiore a 75 Km".

 

12) Malattia.

 

Il comma 3 dell’art. 20) del ccnl 26 aprile 1995 è sostituito dal seguente:

"Alla scadenza del termine indicato al comma 1 o del periodo di aspettativa eventualmente richiesto dal dirigente ai sensi del comma 2, ove per il perdurare dello stato di malattia il rapporto di lavoro venga risolto da una delle due parti, sarà dovuto al dirigente, oltre al trattamento di fine rapporto, anche l'indennità sostitutiva del preavviso di cui al successivo art. 33".

 

13) Commissione di clima sul mobbing.

 

Le parti, prendendo atto della rilevanza sociale assunta dalle problematiche derivanti dalla pratica del cosiddetto. "mobbing", concordano sulla necessità di operare congiuntamente, istituendo una Commissione composta, oltre che dalle parti stipulanti il presente accordo, dalle organizzazioni datoriali facenti capo ad altri settori produttivi con cui Manageritalia è firmataria di CCNL. Tale Commissione avrà l’incarico di monitorare il clima nelle aziende e porre in atto iniziative utili a prevenire la sussistenza delle condizioni di mobbing.

 

 

14) Responsabilità civili e penali.

 

Il comma 6 dell’art. 24) del ccnl 26 aprile 1995 viene sostituito dal seguente:

" Le garanzie e le tutele di cui sopra si applicano anche posteriormente alla cessazione del rapporto di lavoro e possono essere assicurate anche attraverso la stipula di apposita polizza, con onere a totale carico dell’azienda".

 

 

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