<% 'apertura connessione al DB Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") conn.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" & server.MapPath("database/marosDb.mdb") 'apertura tab_log questa tabella contiene i campi HostName (nome del client), 'LastVisit(data dell'ultimo accesso da parte del client) 'URLrefer(l'URL di provenienza della chiamata al file 'creo una stringa SQL sql_tab_log sql_tab_log = "SELECT * FROM tab_log" 'istanzio il recordeset "rstab_log" e lo apro con il la stringa prima impostata Set rstab_log = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rstab_log.Open sql_tab_log, conn, 3, 3 'mi porto all'ultimo record rstab_log.MoveLast 'Set conn1 = Server.CreateObject("ADODB.Connection") 'conn1.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" & server.MapPath("database/marosDb.mdb") sql_tab_news = "SELECT * FROM tab_News ORDER BY DataAgg Desc" Set rsTab_news = server.createobject("ADODB.Recordset") rsTab_news.open sql_tab_news, conn,3,3 'controllo host e data per incremento contatore 'prima del controllo li unisco in un unica stringa per permettermi il controllo contemporaneo 'poi li confronto con quelli che ricavo dalla connessione del client "Request.ServerVariables("HTTP_Host") & date()" 'se la condizione non è soddisfatta, significa che è cambiata la data oppure il computer connesso '(non vengono contate le connessioni dallo stesso PC nello stesso giorno) if rstab_log.Fields("hostname") & rstab_log.Fields("LastVisit") <> Request.ServerVariables("HTTP_Host") & date() then 'quindi aggiungo il record come nuova connessione rstab_log.AddNew rstab_log.Fields("HostName") = Request.ServerVariables("HTTP_Host") rstab_log.Fields("LastVisit") = date() rstab_log.Fields("URLrefer") = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") rstab_log.update end if %>

    s.a.s. di Luciano Morelli & C. 

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EDIZIONI MAROS s.a.s.

di Luciano Morelli (Consulente del lavoro ed aziendale)

Via Barona, 25 - 20142 Milano

Tel. 02/81.34.546 - Fax 02/89.126.766

 

 

 

Rinnovo CCNL Dirigenti settore industria

aggiornato al 15 gennaio 2005

 

 

Rinnovo CCNL Dirigenti settore industria.

 

Il giorno 21/09/2004 è stato sottoscritto il verbale di incontro tra la CONFINDUSTRIA e la FEDERMANAGER contenente gli elementi essenziali che rappresentano la base per l’aggiornamento del contratto collettivo che avrà la seguente durata:

 

dal 01/01/2004 al 31/12/2008

 

Successivamente è stata pubblicata una nota per permettere alle aziende di applicare le più urgenti indicazioni.

 

 

1) La parte economica dell’accordo.

 

Con il rinnovo del CCNL gli importi delle voci retributive sono state riunite in unica dicitura: "trattamento economico individuale". Di conseguenza, sono state abolite le diciture dei seguenti elementi contrattuali:

"minimo contrattuale mensile base", l’"importo per ex elemento di maggiorazione", l’"ex meccanismo di variazione automatica", gli aumenti di anzianità.

 

I nuovi punti, relativi alla gestione economica del rapporto tra datore di lavoro e dirigente, sono i seguenti:

 

a) conferma della opportunità che siano adottati modelli gestionali e retributivi che leghino quote della retribuzione del dirigente ai risultati aziendali;

b) costituzione di un Osservatorio bilaterale permanente per monitorare l’attuazione del nuovo modello contrattuale nonché il livello di presenza e di funzionamento di forme di retribuzione variabile;

c) trattamento annuo minimo complessivo di garanzia.

In pratica, al dirigente viene riconosciuto un regime "di garanzia" rapportato ad un livello di retribuzione complessiva annua - indicato con l’acronimo "TMCG" - al di sotto del quale nessun dirigente può di fatto venirsi a trovare.

Detto criterio viene applicato ai dirigenti che risultano in servizio al 24 novembre 2004 o che siano assunti o promossi successivamente a tale data.

I valori annui del TMCG sono i seguenti:

  • 52.000,00 euro. Questo importo rappresenta il trattamento complessivo annuo di "ingresso" da riconoscere al dipendente con anzianità di servizio nell’azienda, nella qualifica di dirigente, fino a 6 anni compiuti;

  • 62.000,00 euro. Questo importo retributivo annuo lordo rappresenta il trattamento economico annuo lordo da riconoscere al dipendente con anzianità di servizio nell’azienda, nella qualifica di dirigente, superiore ai sei anni compiuti.

Entrambi i parametri del TMCG saranno assunti a riferimento tanto per l’anno 2005 che per l’anno 2006.

Inoltre, sono stati stabiliti anche i nuovi valori dei due livelli del TMCG a partire dall’anno 2007; e precisamente:

  • 55.000,00 euro quale trattamento economico annuo lordo spettante ai dipendenti con anzianità di servizio nell’azienda con la qualifica di dirigente, fino a 6 anni compiuti;

  • 70.000,00 euro quale trattamento economico annuo lordo spettante ai dipendenti con anzianità di servizio nell’azienda con la qualifica di dirigente superiore ai 6 anni compiuti.

 

1.1) Il confronto tra il TMCG e la retribuzione individuale.

 

Si ricorda che il CCNL stabilisce che entro il 31 dicembre di ogni anno deve essere effettuato il raffronto tra il valore del TMCG e l’ammontare del trattamento economico annuo lordo corrisposto al dirigente.

La prima verifica deve essere effettuata con il trattamento annuo economico erogato al dirigente nell’anno 2004.

Dal punto di vista operativo, il confronto sarà effettuato tra:

 

il TMCG (valore stabilito in funzione della fascia di anzianità alla quale appartiene l’interessato)

ed

il trattamento economico annuo lordo corrisposto al dirigente.

 

Solo per l’anno 2004, devono essere presi in considerazione tutti gli elementi della retribuzione mensilmente corrisposta, e cioè tutte le voci "fisse" tradizionali (il minimo contrattuale, l’ex elemento di maggiorazione, l’importo per scatti di anzianità), i superminimi ed, inoltre, tutti i compensi, valorizzati o in natura, corrisposti in forma continuativa o no, che risultano quantificati in "busta paga", ad esclusione delle seguenti voci:

  • il compenso di importo variabile collegato ad indici o risultati (MBO-management by objective) concordato individualmente o collettivamente;

  • le eventuali gratifiche una tantum;

  • l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili di cui al primo comma dell’art. 10 del contratto.

 

1.2) Le eventuali differenze fra il trattamento individuale ed il TMCG.

 

Nell’ipotesi che a fine anno risulti una differenza, in negativo, dal confronto effettuato fra il trattamento economico percepito dal dirigente (calcolato al netto delle voci tassativamente escluse) ed il valore del TMCG, l’azienda è tenuta ad effettuare il conguaglio per assicurare il livello "di garanzia".

L’adeguamento retributivo avviene in due distinte fasi; e precisamente:

  • nello stesso mese di dicembre, deve essere corrisposto un importo "una tantum" a titolo di "adeguamento al TMCG". L’importo dovrà essere considerato utile ai fini del TFR;

  • nel mese di gennaio dell’anno successivo, sarà riconosciuto un aumento della retribuzione mensile pari all’importo che assicurerà, su base annua, il conseguimento del trattamento minimo complessivo di garanzia.

Con le operazioni descritte nei punti precedenti viene assicurato l’importo del TMCG nell’anno successivo.

Dal punto di vista operativo l’operazione da effettuare è la seguente:

 

  • la retribuzione prevista per il mese di gennaio (2005, per la prima verifica) deve essere moltiplicata per il numero delle mensilità corrisposte nell’anno. Il risultato individua il trattamento economico annuo lordo (sempre scomputato delle voci da non considerare);

  • la differenza, tra il trattamento annuo lordo ed il TMCG, rappresenta l’importo annuo da suddividere per il numero delle mensilità normalmente spettanti. Si ottiene così l’importo che deve essere corrisposto mensilmente al dirigente sotto la voce "trattamento economico individuale".

Si ricorda che la modalità per calcolare l’eventuale differenza retributiva da riconoscere nell’anno successivo è stabilita dal nuovo testo:

"dell’articolo 1 comma 4, seconda parte:"Inoltre, a partire dal mese di gennaio dell’anno successivo, il trattamento economico annuo del dirigente, suddiviso per il numero delle mensilità normalmente spettanti, sarà incrementato dell’importo mensile necessario ad assicurare, su base annua, il conseguimento del trattamento minimo complessivo di garanzia".

 

ESEMPIO:

- nel mese di gennaio 2004 il trattamento complessivo mensile del dirigente era di 3.750,00 euro.

- nel mese di luglio 2004 al dirigente è stato corrisposto un aumento individuale che ha elevato la retribuzione mensile a 3.950,00 euro.

Il dirigente ha maturato presso l’azienda un’anzianità nella qualifica pari a 3 anni. Di conseguenza, l’anzianità è inferiore a 6 anni.

Il conteggio da effettuare nel mese di dicembre 2004 è il seguente:

- a dicembre 2004:

3.750,00 x 6 mensilità= 22.500,00 +

3.950,00 x 7 mensilità= 27.650,00 =

                                   --------------

Totale anno 2004          50.150,00 euro.

L’importo minimo del TMCG da riconoscere al dirigente nell’anno 2004 è pari ad euro 52.000,00. Di conseguenza dovrà essere corrisposta a dicembre l’una tantum pari a 650,00 euro.

Nel mese di gennaio 2005, restando invariata la retribuzione del mese di dicembre, si procederà alla seguente verifica:

3.950,00 x 13= 51.350,00.

 

In questa ipotesi il "trattamento economico individuale" per l’anno 2005 dovrà essere aggiornato di 50,00 euro mensili in modo che:

(3.950,00 + 50,00) x 13 = 52.000,00

 

Si segnala che oltre alla voce "trattamento economico individuale" nel "prospetto paga", continueranno ad essere evidenziate – se previste e riconosciute – tutte le voci riferite a trattamenti e/o emolumenti corrisposti in base ad accordi aziendali quali ad esempio: indennità, premi, fringe benefits ecc..

Il punto 5 dell’articolo 1) dell’accordo stabilisce che il TMCG, spettante nell’anno di inizio del rapporto di lavoro come dirigente o alla cessazione del rapporto di lavoro, dovrà essere riproporzionato in relazione ai mesi di servizio prestato nell’anno di riferimento, computandosi come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

Detto importo sarà corrisposto con la voce "una tantum". Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il raffronto sarà fatto – in proporzione - nell’ultimo mese di servizio corrispondendo l’"una tantum" contemporaneamente con le competenze di fine rapporto. L’"una tantum", è opportuno precisarlo, dovrà essere computata nel TFR e sarà utile anche ai fini del calcolo dell’eventuale indennità sostitutiva del preavviso.

A titolo di esempio, ricordiamo che il criterio della riparametrazione deve essere applicato ai dirigenti assunti, promossi o il cui rapporto di lavoro sia stato risolto in corso d’anno.

Si ricorda che il trattamento retributivo minimo annuo di garanzia è stabilito per monitorare l’attuazione del nuovo modello contrattuale nonché il livello di presenza e di funzionamento della retribuzione variabile.

Qui di seguito, riassumiamo i valori minimi annuali di garanzia previsti in base all’anzianità di servizio da dirigente presso lo stesso datore di lavoro; e precisamente:

 

periodo

anzianità presso la stessa azienda come dirigente

trattamento minimo complessivo di garanzia annuo

verifica del trattamento minimo

compensi esclusi dalla verifica del trattamento minimo di garanzia

dal 01/01/2004

al 31/12/2006

 

fino a 6 anni

52.000,00

31/12/2004

a) compensi di importo variabile collegati ad indici e/o risultati concordati individualmente e/o collettivamente;

b) gratifiche una tantum;

c) importo aggiuntivo per rimborso spese

dal 01/01/2004

al 31/12/2006

superiore a 6 anni compiuti

62.000,00

31/12/2004

anno 2007

fino a 6 anni

55.000,00

31/12/2007

anno 2007

superiore a 6 anni compiuti

70.000,00

31/12/007

 

Nell’ipotesi che il dirigente nel corso dell’anno di riferimento sia passato dal primo al secondo "scaglione" di anzianità (oltre i sei anni di anzianità di servizio nell’azienda con la qualifica di dirigente), il raffronto di fine anno dovrà essere considerato pro quota (come si trattasse di un aumento retributivo) e quindi con riferimento al livello di TMCG inferiore, per i mesi di servizio fino al raggiungimento dei 6 anni di anzianità, ed al livello di TMCG superiore, per il restante periodo. Si determinerà così l’importo dell’una tantum da corrispondere a dicembre.

Nessuna revisione, recupero o conguaglio dovrà essere operato nei confronti dei dirigenti che abbiano risolto il rapporto di lavoro prima del 24 novembre 2004.

 

 

2) Aumenti periodici di anzianità.

 

Con il rinnovo del CCNL in esame è stato abolito l’aumento periodico di anzianità, l’ultimo automatismo retributivo ancora presente nella disciplina collettiva dei dirigenti i quali se sono stati assunti o promossi dopo il 24 novembre 2004 non hanno più diritto a maturare lo "scatto di anzianità" biennale.

Diverso comportamento di conteggio deve essere tenuto, invece, per i dirigenti in servizio alla data del 24 novembre 2004 in quanto è stato previsto un trattamento specifico per non creare disparità di trattamento economico e per disciplinare le seguenti situazioni; e precisamente:

  • riconoscimento dell’aumento di anzianità in corso di maturazione alla data del 24 novembre 2004. E’ stata garantita la corresponsione "alle condizioni e nella misura" stabilite dall’art. 6 del precedente contratto collettivo. Di conseguenza, il dirigente, in servizio il 24 novembre 2004, avrà diritto a ricevere l’importo di 129,11 euro a titolo di aumento di anzianità dal mese di dicembre 2004 fino, al massimo, al mese di dicembre dell’anno 2006, sempre nell’ipotesi che l’interessato non abbia già maturato il numero massimo degli "scatti" (e cioè 10). L’importo di questo specifico scatto non sarà assorbibile o conguagliabile con gli eventuali trattamenti di miglior favore percepiti dal dirigente, salvo che questi ultimi risultino attribuiti allo stesso titolo, in forma espressa e contestuale;

  • il diritto di maturare l’aumento periodico di anzianità per tutto il periodo di vigenza del contratto collettivo in esame e cioè fino al 31 dicembre 2008. In particolare, il dirigente, che in servizio il 24 novembre 2004 non abbia già maturato il numero massimo di 10 "scatti", ha diritto a maturare altri "scatti" biennali sempre al valore di 129,11 euro. Questo significa che vi è la possibilità di maturare al massimo altri due "scatti", ed al minimo un altro scatto. Inoltre, la lettera d) della disciplina transitoria, in calce all’articolo 1, stabilisce che gli scatti esaminati nel punto precedente potranno essere assorbiti da futuri aumenti economici strutturali riconosciuti al dirigente in sede aziendale a partire dal 1° gennaio 2005 e questo a differenza degli aumenti di anzianità maturati prima dell’abrogazione dell’art. 6 e dello scatto in corso di maturazione alla data del 24 novembre 2004.

L’importo degli aumenti di anzianità confluirà nell’unica voce "trattamento economico individuale".

Si segnala che "il numero" degli aumenti di anzianità maturati dovrà essere evidenziato in apposita casella della "busta paga".

 

 

3) Ferie.

 

Il testo dell’art. 7) del CCNL è stato parzialmente modificato per dare attuazione alle nuove disposizioni introdotte, in materia di ferie, dal D.lgs. n. 66/2003, come modificato dal D.lgs. n. 213/2004.

In base a quanto evidenziato, segnaliamo che il testo dell’art. 7), comma 1, del precedente contratto collettivo nazionale di lavoro rimane inalterato mentre è stata apportata una integrazione che rispecchia il nuovo testo dell’art. 10), comma 1, del D.lgs. n. 66/2003, come modificato dal D.lgs. n. 213/2004.

In particolare, è stato stabilito che, "fermo restando quanto previsto dall’art. 2109 del codice civile", il periodo di ferie riconosciuto dal contratto, non inferiore a 35 giorni, "va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del dirigente, nel corso dell’anno di maturazione e per ulteriori due settimane nei 24 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione".

La variazione apportata in sede di rinnovo del CCNL riguarda il termine previsto per il differimento della fruizione delle ulteriori due settimane. Infatti, detto periodo nel contratto è stato portato a 24 mesi, mentre la legge lo fissa in 18 mesi.

Di conseguenza, nel rispetto del disposto dell’art. 2109 Cod. Civ., il dirigente nell’anno di maturazione dovrà fruire di almeno due settimane di ferie che saranno consecutive se l’interessato formulerà apposita richiesta.

Le ulteriori due settimane di ferie potranno essere fruite entro i 24 mesi successivi all’anno di maturazione.

La nuova formulazione del comma 4 prevede inoltre che "fermo restando il principio dell’irrinunciabilità delle ferie, qualora eccezionalmente il periodo eccedente le 4 settimane" di cui al comma 1, "non risulti comunque fruito, in tutto o in parte, entro il primo semestre dell’anno successivo, verrà corrisposta, per il periodo non goduto un’indennità pari alla retribuzione spettante da liquidarsi entro il primo mese del secondo semestre di detto anno".

Di conseguenza, il datore di lavoro, decorsi sei mesi dal termine dell’anno di maturazione, provvederà al pagamento di una indennità sostitutiva per i periodi di ferie, eccedenti le quattro settimane (minimo 26 giorni), che risultassero ancora non fruiti.

Restano confermate le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5, 6, 7 e 8 dell’art. 7).

 

 

4) Rimborso spese non documentabili.

 

A seguito dell’abrogazione del "minimo mensile contrattuale base", l’importo aggiuntivo previsto per il rimborso spese non documentabili (art. 10) è stato stabilito nella seguente misura:

 

- fino al 31 dicembre 2004 resta confermato il valore di 52,40 euro;

- a decorrere dal 1° gennaio 2005 l’importo sarà pari a 65,00 euro;

- dal 1° gennaio 2007 l’importo sarà pari a 75,00 euro.

 

 

5) Trattamento di infortunio e malattia - coperture assicurative -.

Le parti hanno concordemente modificato l’articolo 12, relativo al trattamento di infortunio e malattia, allo scopo di definire meglio la portata applicativa e di attualizzare alcune previsioni.

In pratica:

- è stato chiarito che il dirigente, infortunato o malato, può proseguire il rapporto di lavoro anche se risulta in possesso di una ridotta capacità lavorativa.

Per detto chiarimento è stato integrato:

a) il comma 2 lettera a) dell’articolo 12 stabilendo che:

- il dirigente invalido per oltre 2/3 può proseguire il rapporto di lavoro;

- deve essere riconosciuto un obbligo di liquidazione dell’indennizzo assicurativo all’atto del riconoscimento dell’invalidità.

b) i commi 2, lett. a), c) e 5 precisano espressamente che sussiste un obbligo di liquidazione dell’indennizzo assicurativo anche nel caso che il dirigente, invalido per oltre 2/3 e pur avendo continuato a lavorare, cessi di vivere a seguito della malattia contratta.

Di conseguenza, le condizioni delle polizze stipulate per infortunio e malattia del dirigente dovranno includere nella garanzia l’erogazione di un doppio indennizzo (per invalidità e per morte) nella sola ipotesi di cui al comma 2, lett. c), sempreché la morte sia preceduta da una invalidità permanente causata dal medesimo evento (infortunio comunque determinato o malattia professionale).

I massimali della polizza prevista dal comma 5 sono stati incrementati del 25%. Tale incremento sarà applicato in due tranche di pari importo a decorrere, rispettivamente, dal 1° luglio 2005 e dal 1° luglio 2007.

La copertura assicurativa (comma 5) cesserà di produrre effetti, sia per le imprese che per la Società di assicurazione, dal momento della erogazione della somma ivi prevista nel caso che il dirigente, al quale sia riconosciuta una invalidità di oltre 2/3 da malattia non professionale, prosegua il rapporto di lavoro;

c) è stato modificato il comma 8 del precedente CCNL per estendere, anche nel caso di infortunio occorso non in occasione di lavoro (comma 2), le condizioni che in precedenza erano previste per le sole provvidenze relative alla malattia non professionale (comma 5).

Con queste modifiche l’azienda è libera di scegliere una delle seguenti ipotesi:

- stipulare una distinta polizza per gli infortuni extraprofessionali ai sensi del comma 2;

- assumersi l’onere diretto del pagamento delle somme previste dal già citato comma 2;

- stipulare un’apposita copertura assicurativa che, rispondendo ad un interesse proprio del datore di lavoro,escluda la natura retributiva del relativo premio e la sua imponibilità contributiva e fiscale.

 

6) I nuovi contributi del FASI.

 

Per comodità di lettura segnaliamo le novità che interesseranno il FASI; e precisamente:

 

6.1) a decorrere dal 1/07/2005 i contributi a carico dei dirigenti pensionati, che si iscriveranno successivamente a tale data, saranno aumentati per anzianità inferiori ai 10 anni di iscrizione al FASI come dirigente in servizio, sulla base di valutazioni che un gruppo paritetico ad hoc svilupperà nel corso dei prossimi mesi con termine dei lavori entro il 31.3.2005;

descrizione

1 gennaio 2005

1 gennaio 2006

1 gennaio 07

Impresa per dir attivo

1.380,00

1.440,00

1440,00

Impresa per solidarietà

912,00

972,00

972,00

Dir attivo

684,00

732,00

732,00

Pensionato

732,00

804,00

876,00

Pensionato ante 88

684,00

732,00

804,00

 

6.2) miglioramento della copertura sanitaria sviluppando la rete delle strutture convenzionate, con particolare riferimento all’area odontoiatrica concentrando su tale miglioramento le maggiori risorse disponibili e garantendo la maggiore efficienza nell’attività di liquidazione delle spese;

6.3) bilanciamento dei compiti e delle responsabilità gestionali del Fondo attraverso l’attribuzione di specifiche deleghe al Vice Presidente;

6.4) stipulazione di una convenzione fra FASI e Federmanager con la quale il FASI affida per un periodo di 4 anni (2005-2008) a Federmanager lo svolgimento di alcune attività e servizi di alta qualificazione da gestire con specifica professionalità finalizzati all’informazione a carattere generale e all’assistenza agli iscritti.

 

7) Le modifiche al Previndai.

 

Le modifiche apportate al PREVINDAI, sono le seguenti:

  • il rafforzamento della previdenza integrativa attraverso l’aumento della quota del trattamento annuale del TFR destinato al Previndai ;

  • l’aumento della contribuzione a carico delle imprese e del dirigente in servizio a decorrere dalla data che sarà fissata per l’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di deducibilità fiscale secondo la seguente tabella:

descrizione

Massimale contributivo annuo

Quota dirigente

Quota azienda

TFR

Vecchi iscritti

Fino a euro 150.000

4%

4%

3% retribuzione utile TFR

Nuovi iscritti

Fino a € 100.000

4%

4%

4% retribuzione utile TFR

Dirigenti di prima occupazione post 28/4/93

Fino a € 100.000

4%

4%

Integrale accantonamento

 

La contribuzione volontaria: sarà prevista la possibilità di versare al Fondo contributi aggiuntivi, volontari e a totale carico degli iscritti secondo tre livelli di aliquote pari all’1% o all’1,5% o al 2% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita.

 

 

8) Sostegno al reddito.

 

Sarà istituito, sulla base dei risultati del lavoro che il gruppo paritetico ad hoc svilupperà in funzione della conclusione dell’iter parlamentare del d.d.l. 848 bis, il Fondo bilaterale integrativo per il sostegno al reddito dei dirigenti involontariamente disoccupati. Le modalità operative dovranno essere definite entro il 28 febbraio 2005.

Inoltre, sulla base di specifici approfondimenti tecnici, anche avvalendosi di esperti esterni, sarà verificata la possibilità di destinare al costituendo Fondo parte delle risorse derivanti dalla liquidazione del FIPDAI.

I tempi e le modalità della liquidazione del FIPDAI verranno definiti dalle parti con apposito accordo in occasione della redazione definitiva del presente rinnovo contrattuale

 

 

9) FONDIRIGENTI.

 

Per i dirigenti disoccupati o dipendenti da aziende in liquidazione sarà costituita una Agenzia per il lavoro nell’ambito di Fondidirigenti con le seguenti finalità:

 

a) realizzazione di una banca dati centrale collegata telematicamente con le sedi territoriali di Federmanager e di Confindustria per favorire l’incontro fra la domanda e l’offerta di lavoro;

b) individuazione, a titolo sperimentale, di 4 aree territoriali dove verranno previsti servizi aggiuntivi di assistenza ed orientamento.

Inoltre, sarà definita una procedura per l’approvazione, in sede centrale e territoriale, dei progetti di formazione continua per i quali, stante la natura dei proponenti e/o degli ambiti di applicazione, non sarà più possibile concludere accordi sindacali in sede aziendale.

 

 

 

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