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Rinnovo
CCNL Dirigenti settore industria.
Il
giorno 21/09/2004 è stato sottoscritto il verbale di incontro tra la
CONFINDUSTRIA e la FEDERMANAGER contenente gli elementi essenziali che
rappresentano la base per l’aggiornamento del contratto collettivo
che avrà la seguente durata:
dal
01/01/2004 al 31/12/2008
Successivamente
è stata pubblicata una nota per permettere alle aziende di applicare le
più urgenti indicazioni.
1)
La parte economica dell’accordo.
Con
il rinnovo del CCNL gli importi delle voci retributive sono state
riunite in unica dicitura: "trattamento economico individuale".
Di conseguenza, sono state abolite le diciture dei seguenti elementi
contrattuali:
"minimo
contrattuale mensile base", l’"importo per ex elemento di
maggiorazione", l’"ex meccanismo di variazione
automatica", gli aumenti di anzianità.
I
nuovi punti, relativi alla gestione economica del rapporto tra datore di
lavoro e dirigente, sono i seguenti:
a)
conferma della opportunità che siano adottati modelli gestionali e
retributivi che leghino quote della retribuzione del dirigente ai
risultati aziendali;
b)
costituzione di un Osservatorio bilaterale permanente per monitorare l’attuazione
del nuovo modello contrattuale nonché il livello di presenza e di
funzionamento di forme di retribuzione variabile;
c)
trattamento annuo minimo complessivo di garanzia.
In
pratica, al dirigente viene riconosciuto un regime "di
garanzia" rapportato ad un livello di retribuzione complessiva
annua - indicato con l’acronimo "TMCG" - al di sotto del
quale nessun dirigente può di fatto venirsi a trovare.
Detto
criterio viene applicato ai dirigenti che risultano in servizio al 24
novembre 2004 o che siano assunti o promossi successivamente a tale
data.
I
valori annui del TMCG sono i seguenti:
-
52.000,00
euro. Questo importo rappresenta il trattamento complessivo
annuo di "ingresso" da riconoscere al dipendente con
anzianità di servizio nell’azienda, nella qualifica di dirigente,
fino a 6 anni compiuti;
-
62.000,00
euro. Questo importo retributivo annuo lordo rappresenta il
trattamento economico annuo lordo da riconoscere al dipendente con
anzianità di servizio nell’azienda, nella qualifica di dirigente,
superiore ai sei anni compiuti.
Entrambi
i parametri del TMCG saranno assunti a riferimento tanto per l’anno
2005 che per l’anno 2006.
Inoltre,
sono stati stabiliti anche i nuovi valori dei due livelli del TMCG a
partire dall’anno 2007; e precisamente:
-
55.000,00
euro quale trattamento economico annuo lordo spettante ai dipendenti
con anzianità di servizio nell’azienda con la qualifica di
dirigente, fino a 6 anni compiuti;
-
70.000,00
euro quale trattamento economico annuo lordo spettante ai dipendenti
con anzianità di servizio nell’azienda con la qualifica di
dirigente superiore ai 6 anni compiuti.
1.1)
Il confronto tra il TMCG e la retribuzione individuale.
Si
ricorda che il CCNL stabilisce che entro il 31 dicembre di ogni anno
deve essere effettuato il raffronto tra il valore del TMCG e l’ammontare
del trattamento economico annuo lordo corrisposto al dirigente.
La
prima verifica deve essere effettuata con il trattamento annuo economico
erogato al dirigente nell’anno 2004.
Dal
punto di vista operativo, il confronto sarà effettuato tra:
il
TMCG (valore stabilito in funzione della fascia di anzianità alla quale
appartiene l’interessato)
ed
il
trattamento economico annuo lordo corrisposto al dirigente.
Solo
per l’anno 2004, devono essere presi in considerazione tutti gli
elementi della retribuzione mensilmente corrisposta, e cioè tutte le
voci "fisse" tradizionali (il minimo contrattuale, l’ex
elemento di maggiorazione, l’importo per scatti di anzianità), i
superminimi ed, inoltre, tutti i compensi, valorizzati o in natura,
corrisposti in forma continuativa o no, che risultano quantificati in
"busta paga", ad esclusione delle seguenti voci:
-
il
compenso di importo variabile collegato ad indici o risultati (MBO-management
by objective) concordato individualmente o collettivamente;
-
le
eventuali gratifiche una tantum;
-
l’importo
aggiuntivo per rimborso spese non documentabili di cui al primo
comma dell’art. 10 del contratto.
1.2)
Le eventuali differenze fra il trattamento individuale ed il TMCG.
Nell’ipotesi
che a fine anno risulti una differenza, in negativo, dal confronto
effettuato fra il trattamento economico percepito dal dirigente
(calcolato al netto delle voci tassativamente escluse) ed il valore del
TMCG, l’azienda è tenuta ad effettuare il conguaglio per assicurare
il livello "di garanzia".
L’adeguamento
retributivo avviene in due distinte fasi; e precisamente:
-
nello
stesso mese di dicembre, deve essere corrisposto un importo
"una tantum" a titolo di "adeguamento al TMCG".
L’importo dovrà essere considerato utile ai fini del TFR;
-
nel
mese di gennaio dell’anno successivo, sarà riconosciuto un
aumento della retribuzione mensile pari all’importo che
assicurerà, su base annua, il conseguimento del trattamento minimo
complessivo di garanzia.
Con
le operazioni descritte nei punti precedenti viene assicurato l’importo
del TMCG nell’anno successivo.
Dal
punto di vista operativo l’operazione da effettuare è la seguente:
-
la
retribuzione prevista per il mese di gennaio (2005, per la prima
verifica) deve essere moltiplicata per il numero delle mensilità
corrisposte nell’anno. Il
risultato individua il trattamento economico annuo lordo (sempre
scomputato delle voci da non considerare);
-
la
differenza, tra il trattamento annuo lordo ed il TMCG, rappresenta l’importo
annuo da suddividere per il numero delle mensilità normalmente
spettanti. Si ottiene così l’importo che deve essere corrisposto
mensilmente al dirigente sotto la voce "trattamento economico
individuale".
Si
ricorda che la modalità per calcolare l’eventuale differenza
retributiva da riconoscere nell’anno successivo è stabilita dal nuovo
testo:
"dell’articolo
1 comma 4, seconda parte:"Inoltre, a partire dal mese di gennaio
dell’anno successivo, il trattamento economico annuo del dirigente,
suddiviso per il numero delle mensilità normalmente spettanti, sarà
incrementato dell’importo mensile necessario ad assicurare, su base
annua, il conseguimento del trattamento minimo complessivo di
garanzia".
ESEMPIO:
-
nel mese di gennaio 2004 il trattamento complessivo mensile del
dirigente era di 3.750,00 euro.
-
nel mese di luglio 2004 al dirigente è stato corrisposto un aumento
individuale che ha elevato la retribuzione mensile a 3.950,00 euro.
Il
dirigente ha maturato presso l’azienda un’anzianità nella
qualifica pari a 3 anni. Di conseguenza, l’anzianità è inferiore a
6 anni.
Il
conteggio da effettuare nel mese di dicembre 2004 è il seguente:
-
a dicembre 2004:
3.750,00
x 6 mensilità= 22.500,00 +
3.950,00
x 7 mensilità= 27.650,00 =
--------------
Totale
anno 2004
50.150,00 euro.
L’importo
minimo del TMCG da riconoscere al dirigente nell’anno 2004 è pari ad
euro 52.000,00. Di conseguenza dovrà essere corrisposta a dicembre l’una
tantum pari a 650,00 euro.
Nel
mese di gennaio 2005, restando invariata la retribuzione del mese
di dicembre, si procederà alla seguente verifica:
3.950,00
x 13= 51.350,00.
In
questa ipotesi il "trattamento economico individuale" per l’anno
2005 dovrà essere aggiornato di 50,00 euro mensili in modo che:
(3.950,00
+ 50,00) x 13 = 52.000,00
Si
segnala che oltre alla voce "trattamento economico
individuale" nel "prospetto paga", continueranno ad
essere evidenziate – se previste e riconosciute – tutte le voci
riferite a trattamenti e/o emolumenti corrisposti in base ad accordi
aziendali quali ad esempio: indennità, premi, fringe benefits ecc..
Il
punto 5 dell’articolo 1) dell’accordo stabilisce che il TMCG,
spettante nell’anno di inizio del rapporto di lavoro come dirigente o
alla cessazione del rapporto di lavoro, dovrà essere riproporzionato in
relazione ai mesi di servizio prestato nell’anno di riferimento,
computandosi come mese intero la frazione di mese superiore a 15
giorni.
Detto
importo sarà corrisposto con la voce "una tantum". Nel caso
di risoluzione del rapporto di lavoro, il raffronto sarà fatto – in
proporzione - nell’ultimo mese di servizio corrispondendo l’"una
tantum" contemporaneamente con le competenze di fine rapporto. L’"una
tantum", è opportuno precisarlo, dovrà essere computata nel TFR
e sarà utile anche ai fini del calcolo dell’eventuale indennità
sostitutiva del preavviso.
A
titolo di esempio, ricordiamo che il criterio della riparametrazione
deve essere applicato ai dirigenti assunti, promossi o il cui rapporto
di lavoro sia stato risolto in corso d’anno.
Si
ricorda che il trattamento retributivo minimo annuo di garanzia è
stabilito per monitorare l’attuazione del nuovo modello contrattuale
nonché il livello di presenza e di funzionamento della retribuzione
variabile.
Qui
di seguito, riassumiamo i valori minimi annuali di garanzia previsti in
base all’anzianità di servizio da dirigente presso lo stesso datore
di lavoro; e precisamente:
|
periodo |
anzianità
presso la stessa azienda come dirigente |
trattamento
minimo complessivo di garanzia annuo |
verifica
del trattamento minimo |
compensi
esclusi dalla verifica del trattamento minimo di garanzia |
|
dal
01/01/2004
al
31/12/2006 |
fino
a 6 anni |
52.000,00 |
31/12/2004 |
a)
compensi di importo variabile collegati ad indici e/o risultati
concordati individualmente e/o collettivamente;
b)
gratifiche una tantum;
c)
importo aggiuntivo per rimborso spese |
|
dal
01/01/2004
al
31/12/2006 |
superiore
a 6 anni compiuti |
62.000,00 |
31/12/2004 |
|
anno
2007 |
fino
a 6 anni |
55.000,00 |
31/12/2007 |
|
anno
2007 |
superiore
a 6 anni compiuti |
70.000,00 |
31/12/007 |
Nell’ipotesi
che il dirigente nel corso dell’anno di riferimento sia passato dal
primo al secondo "scaglione" di anzianità (oltre i sei anni
di anzianità di servizio nell’azienda con la qualifica di dirigente),
il raffronto di fine anno dovrà essere considerato pro quota (come si
trattasse di un aumento retributivo) e quindi con riferimento al livello
di TMCG inferiore, per i mesi di servizio fino al raggiungimento dei 6
anni di anzianità, ed al livello di TMCG superiore, per il restante
periodo. Si determinerà così l’importo dell’una tantum da
corrispondere a dicembre.
Nessuna
revisione, recupero o conguaglio dovrà essere operato nei confronti dei
dirigenti che abbiano risolto il rapporto di lavoro prima del 24
novembre 2004.
2)
Aumenti periodici di anzianità.
Con
il rinnovo del CCNL in esame è stato abolito l’aumento periodico di
anzianità, l’ultimo automatismo retributivo ancora presente nella
disciplina collettiva dei dirigenti i quali se sono stati assunti o
promossi dopo il 24 novembre 2004 non hanno più diritto a maturare lo
"scatto di anzianità" biennale.
Diverso
comportamento di conteggio deve essere tenuto, invece, per i dirigenti in
servizio alla data del 24 novembre 2004 in quanto è stato previsto
un trattamento specifico per non creare disparità di trattamento
economico e per disciplinare le seguenti situazioni; e precisamente:
-
riconoscimento
dell’aumento di anzianità in corso di maturazione alla data del
24 novembre 2004. E’ stata garantita la corresponsione
"alle condizioni e nella misura" stabilite dall’art. 6
del precedente contratto collettivo. Di
conseguenza, il dirigente, in servizio il 24 novembre 2004, avrà
diritto a ricevere l’importo di 129,11 euro a titolo di aumento
di anzianità dal mese di dicembre 2004 fino, al massimo, al mese
di dicembre dell’anno 2006, sempre nell’ipotesi che l’interessato
non abbia già maturato il numero massimo degli "scatti"
(e cioè 10). L’importo di questo
specifico scatto non sarà assorbibile o conguagliabile con
gli eventuali trattamenti di miglior favore percepiti dal
dirigente, salvo che questi ultimi risultino attribuiti allo
stesso titolo, in forma espressa e contestuale;
-
il
diritto di maturare l’aumento periodico di anzianità per
tutto il periodo di vigenza del contratto collettivo in esame e
cioè fino al 31 dicembre 2008. In
particolare, il dirigente, che in servizio il 24 novembre 2004 non
abbia già maturato il numero massimo di 10 "scatti", ha
diritto a maturare altri "scatti" biennali sempre al
valore di 129,11 euro. Questo significa che vi è la possibilità
di maturare al massimo altri due "scatti", ed al minimo
un altro scatto. Inoltre, la
lettera d) della disciplina transitoria, in calce all’articolo
1, stabilisce che gli scatti esaminati nel punto precedente
potranno essere assorbiti da futuri aumenti economici strutturali
riconosciuti al dirigente in sede aziendale a partire dal 1°
gennaio 2005 e questo a differenza degli aumenti di anzianità
maturati prima dell’abrogazione dell’art. 6 e dello scatto in
corso di maturazione alla data del 24 novembre 2004.
L’importo
degli aumenti di anzianità confluirà nell’unica voce
"trattamento economico individuale".
Si
segnala che "il numero" degli aumenti di anzianità maturati
dovrà essere evidenziato in apposita casella della "busta
paga".
3)
Ferie.
Il testo dell’art. 7) del CCNL è stato
parzialmente modificato per dare attuazione alle nuove disposizioni
introdotte, in materia di ferie, dal D.lgs. n. 66/2003, come modificato
dal D.lgs. n. 213/2004.
In
base a quanto evidenziato, segnaliamo che il testo dell’art. 7), comma
1, del precedente contratto collettivo nazionale di lavoro rimane
inalterato mentre è stata apportata una integrazione che rispecchia il
nuovo testo dell’art. 10), comma 1, del D.lgs. n. 66/2003, come
modificato dal D.lgs. n. 213/2004.
In
particolare, è stato stabilito che, "fermo restando quanto
previsto dall’art. 2109 del codice civile", il periodo di ferie
riconosciuto dal contratto, non inferiore a 35 giorni, "va goduto
per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del
dirigente, nel corso dell’anno di maturazione e per ulteriori due
settimane nei 24 mesi successivi al termine dell’anno di
maturazione".
La
variazione apportata in sede di rinnovo del CCNL riguarda il termine
previsto per il differimento della fruizione delle ulteriori due
settimane. Infatti, detto periodo nel contratto è stato portato a 24
mesi, mentre la legge lo fissa in 18 mesi.
Di
conseguenza, nel rispetto del disposto dell’art. 2109 Cod. Civ., il
dirigente nell’anno di maturazione dovrà fruire di almeno due
settimane di ferie che saranno consecutive se l’interessato formulerà
apposita richiesta.
Le
ulteriori due settimane di ferie potranno essere fruite entro i 24 mesi
successivi all’anno di maturazione.
La
nuova formulazione del comma 4 prevede inoltre che "fermo
restando il principio dell’irrinunciabilità delle ferie, qualora
eccezionalmente il periodo eccedente le 4 settimane" di cui
al comma 1, "non risulti comunque fruito, in tutto o in parte, entro
il primo semestre dell’anno successivo, verrà corrisposta, per il
periodo non goduto un’indennità pari alla retribuzione spettante da
liquidarsi entro il primo mese del secondo semestre di detto anno".
Di
conseguenza, il datore di lavoro, decorsi sei mesi dal termine dell’anno
di maturazione, provvederà al pagamento di una indennità
sostitutiva per i periodi di ferie, eccedenti le quattro settimane
(minimo 26 giorni), che risultassero ancora non fruiti.
Restano
confermate le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5, 6, 7 e 8 dell’art.
7).
4)
Rimborso spese non documentabili.
A
seguito dell’abrogazione del "minimo mensile contrattuale
base", l’importo aggiuntivo previsto per il rimborso spese non
documentabili (art. 10) è stato stabilito nella seguente misura:
-
fino al 31 dicembre 2004 resta confermato il valore di 52,40 euro;
-
a decorrere dal 1° gennaio 2005 l’importo sarà pari a 65,00 euro;
-
dal 1° gennaio 2007 l’importo sarà pari a 75,00 euro.
5)
Trattamento di infortunio e malattia - coperture assicurative -.
Le
parti hanno concordemente modificato l’articolo 12, relativo al
trattamento di infortunio e malattia, allo scopo di definire meglio la
portata applicativa e di attualizzare alcune previsioni.
In
pratica:
-
è stato chiarito che il dirigente, infortunato o malato, può
proseguire il rapporto di lavoro anche se risulta in possesso di una
ridotta capacità lavorativa.
Per
detto chiarimento è stato integrato:
a)
il comma 2 lettera a) dell’articolo 12 stabilendo che:
-
il dirigente invalido per oltre 2/3 può proseguire il rapporto di
lavoro;
-
deve essere riconosciuto un obbligo di liquidazione dell’indennizzo
assicurativo all’atto del riconoscimento dell’invalidità.
b)
i commi 2, lett. a), c) e 5 precisano espressamente che sussiste
un obbligo di liquidazione dell’indennizzo assicurativo anche nel
caso che il dirigente, invalido per oltre 2/3 e pur avendo continuato
a lavorare, cessi di vivere a seguito della malattia contratta.
Di
conseguenza, le condizioni delle polizze stipulate per infortunio e
malattia del dirigente dovranno includere nella garanzia l’erogazione
di un doppio indennizzo (per invalidità e per morte) nella sola
ipotesi di cui al comma 2, lett. c), sempreché la morte sia preceduta
da una invalidità permanente causata dal medesimo evento (infortunio
comunque determinato o malattia professionale).
I
massimali della polizza prevista dal comma 5 sono stati incrementati
del 25%. Tale incremento sarà applicato in due tranche di pari
importo a decorrere, rispettivamente, dal 1° luglio 2005 e dal 1°
luglio 2007.
La
copertura assicurativa (comma 5) cesserà di produrre effetti, sia per
le imprese che per la Società di assicurazione, dal momento della
erogazione della somma ivi prevista nel caso che il dirigente, al
quale sia riconosciuta una invalidità di oltre 2/3 da malattia non
professionale, prosegua il rapporto di lavoro;
c)
è stato modificato il comma 8 del precedente CCNL per estendere,
anche nel caso di infortunio occorso non in occasione di lavoro (comma
2), le condizioni che in precedenza erano previste per le sole
provvidenze relative alla malattia non professionale (comma 5).
Con
queste modifiche l’azienda è libera di scegliere una delle seguenti
ipotesi:
-
stipulare una distinta polizza per gli infortuni extraprofessionali ai
sensi del comma 2;
-
assumersi l’onere diretto del pagamento delle somme previste dal
già citato comma 2;
-
stipulare un’apposita copertura assicurativa che, rispondendo ad un
interesse proprio del datore di lavoro,escluda la natura retributiva
del relativo premio e la sua imponibilità contributiva e fiscale.
6)
I nuovi contributi del FASI.
Per
comodità di lettura segnaliamo le novità che interesseranno il FASI; e
precisamente:
6.1)
a decorrere dal 1/07/2005 i contributi a carico dei dirigenti
pensionati, che si iscriveranno successivamente a tale data, saranno
aumentati per anzianità inferiori ai 10 anni di iscrizione al FASI
come dirigente in servizio, sulla base di valutazioni che un gruppo
paritetico ad hoc svilupperà nel corso dei prossimi mesi con termine
dei lavori entro il 31.3.2005;
|
descrizione |
1
gennaio 2005 |
1
gennaio 2006 |
1
gennaio 07 |
|
Impresa
per dir attivo |
1.380,00 |
1.440,00 |
1440,00 |
|
Impresa
per solidarietà |
912,00 |
972,00 |
972,00 |
|
Dir
attivo |
684,00 |
732,00 |
732,00 |
|
Pensionato |
732,00 |
804,00 |
876,00 |
|
Pensionato
ante 88 |
684,00 |
732,00 |
804,00 |
6.2)
miglioramento della copertura sanitaria sviluppando la rete delle
strutture convenzionate, con particolare riferimento all’area
odontoiatrica concentrando su tale miglioramento le maggiori risorse
disponibili e garantendo la maggiore efficienza nell’attività di
liquidazione delle spese;
6.3)
bilanciamento dei compiti e delle responsabilità gestionali del
Fondo attraverso l’attribuzione di specifiche deleghe al Vice
Presidente;
6.4)
stipulazione di una convenzione fra FASI e Federmanager con la quale
il FASI affida per un periodo di 4 anni (2005-2008) a Federmanager lo
svolgimento di alcune attività e servizi di alta qualificazione da
gestire con specifica professionalità finalizzati all’informazione a
carattere generale e all’assistenza agli iscritti.
7)
Le modifiche al Previndai.
Le
modifiche apportate al PREVINDAI, sono le seguenti:
-
il
rafforzamento della previdenza integrativa attraverso l’aumento
della quota del trattamento annuale del TFR destinato al Previndai ;
-
l’aumento
della contribuzione a carico delle imprese e del dirigente in
servizio a decorrere dalla data che sarà fissata per l’entrata in
vigore delle nuove disposizioni in materia di deducibilità fiscale
secondo la seguente tabella:
|
descrizione |
Massimale
contributivo annuo |
Quota
dirigente |
Quota
azienda |
TFR |
|
Vecchi
iscritti |
Fino
a euro 150.000 |
4% |
4% |
3%
retribuzione utile TFR |
|
Nuovi
iscritti |
Fino
a € 100.000 |
4% |
4% |
4%
retribuzione utile TFR |
|
Dirigenti
di prima occupazione post 28/4/93 |
Fino
a € 100.000 |
4% |
4% |
Integrale
accantonamento |
La
contribuzione volontaria: sarà prevista la possibilità di versare
al Fondo contributi aggiuntivi, volontari e a totale carico degli
iscritti secondo tre livelli di aliquote pari all’1% o all’1,5% o al
2% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita.
8)
Sostegno al reddito.
Sarà
istituito, sulla base dei risultati del lavoro che il gruppo paritetico
ad hoc svilupperà in funzione della conclusione dell’iter
parlamentare del d.d.l. 848 bis, il Fondo bilaterale integrativo per il
sostegno al reddito dei dirigenti involontariamente disoccupati. Le
modalità operative dovranno essere definite entro il 28 febbraio 2005.
Inoltre,
sulla base di specifici approfondimenti tecnici, anche avvalendosi di
esperti esterni, sarà verificata la possibilità di destinare al
costituendo Fondo parte delle risorse derivanti dalla liquidazione del
FIPDAI.
I
tempi e le modalità della liquidazione del FIPDAI verranno definiti
dalle parti con apposito accordo in occasione della redazione definitiva
del presente rinnovo contrattuale
9)
FONDIRIGENTI.
Per
i dirigenti disoccupati o dipendenti da aziende in liquidazione sarà
costituita una Agenzia per il lavoro nell’ambito di Fondidirigenti con
le seguenti finalità:
a)
realizzazione di una banca dati centrale collegata telematicamente con
le sedi territoriali di Federmanager e di Confindustria per favorire l’incontro
fra la domanda e l’offerta di lavoro;
b)
individuazione, a titolo sperimentale, di 4 aree territoriali dove
verranno previsti servizi aggiuntivi di assistenza ed orientamento.
Inoltre,
sarà definita una procedura per l’approvazione, in sede centrale e
territoriale, dei progetti di formazione continua per i quali, stante la
natura dei proponenti e/o degli ambiti di applicazione, non sarà più
possibile concludere accordi sindacali in sede aziendale.
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