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Minimale
di retribuzione ai fini contributivi per il 2005.
La
misura minima sulla quale il datore di lavoro deve pagare i contributi,
per l'anno 2005, fissata dal D.L. 9/10/89 convertito nella legge, n.
389/1989, è pari al 9,50 per cento della pensione minima I.N.P.S..
Detti valori sono stati comunicati dall'Istituto con la circolare n. 21
del 4 febbraio 2005. I valori vengono stabiliti in funzione del settore
contributivo interessato e delle ore di lavoro. Nell'anno 2005 il
minimale giornaliero è:
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Descrizione |
EURO |
|
Operaio |
Impiegato |
Dirigente |
|
Industria
Lavoratori
a domicilio
Amministrazioni
dello Stato e altre pubbliche amministraz.
Artigianato
Agricoltura
Credito
assicurazioni e servizi
Commercio
Spettacolo
Attività
circensi e dello spettacolo viaggiante |
39,94
39,94
39,94
39,94
35,54
39,94
39,94
39,94
39,94 |
39,94
0,00
40,00
39,94
46,63
39,94
39,94
39,94
39,94 |
110,50
0,00
84,01
0,00
88,42
110,50
110,50
90,66
76,30 |
|
Docenti
e non docenti con funzioni direttive (scuole materne autonome e
Ipab)
Docenti
e non docenti senza funzioni direttive
Istruzione
ed educazione scolare non statale:
-
docenti e non docenti con funzioni direttive
-
docenti e non docenti senza funzioni direttive
Assistenza
sociale svolta da istituzioni sociali ivi comprese le Ipab:
-
docenti e non docenti con funzioni direttive
-
docenti e non docenti senza funzioni direttive |
0,00
39,94
0,00
39,94
0,00
39,94 |
42,24
39,94
43,32
39,94
42,24
39,94 |
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 |
|
Agenti
di assicurazione in gestione libera:
-
capo ufficio imp. 1ª cat.
-
impiegati 2ª e 3ª cat.
Agricoltura:
-
impiegati di concetto
-
impiegati d’ordine |
0,00
0,00
0,00
0,00 |
39,94
39,94
39,94
39,94 |
0,00
0,00
0,00
0,00 |
Si
rammenta che non sussiste l’obbligo di osservare il minimale di
retribuzione ai fini contributivi nel caso di erogazione da parte del
datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche
d’importo inferiore al limite minimo.
Esempio:
integrazione malattia, maternità carico I.N.P.S. ed infortunio carico
I.N.A.I.L..
Inosservanza
del minimale nell’ipotesi di corresponsione dell’indennità di
allattamento ex art. 8) della L. n. 903/1977.
Il
combinato disposto dei commi 3 e 4 dell’art. 3) della legge 8 marzo
2000, n. 53, modificando gli articoli 10) e 15) della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, prevede, fra l’altro, la copertura figurativa dei
riposi per allattamento e dà la facoltà di integrare i relativi
periodi (vedi al riguardo la circolare n. 15 del 23/01/2001, p.to 8).
Vengono
quindi meno le precedenti disposizioni in materia di osservanza del
minimale (vedi la circolare n. 806 del 21/07/1986). Si ricorda che l’I.N.P.S.
ha precisato che la norma vincola anche datori di lavoro che non
aderiscono neppure di fatto alla disciplina collettiva.
Massimale
annuo della base contributiva e pensionabile.
Il
massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’art.
2), comma 18, della legge 8/8/1995, n. 335, per i nuovi iscritti dal
1/1/1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per
la pensione con il sistema contributivo per l’anno 2005 è pari
a:
€
84.049,00
Si
rammenta che è stato soppresso il massimale contributivo previsto per i
dirigenti di aziende industriali.
Apprendisti.
Per
l’anno 2005 i contributi settimanali da versare sono pari a:
-
per aziende che non beneficiano della riduzione contributiva:
-
contributo settimanale senza INAIL € 2,85
-
contributo settimanale complessivo con INAIL € 2,94
L’aliquota
a carico dell’apprendista dovuta al FPLD è fissata nella misura del
5,54%.
Si
ricorda che il contributo di maternità di euro 0,02 settimanali resta a
carico dei datori di lavoro artigianali.
Quota
di retribuzione soggetta all’aliquota aggiuntiva di un punto
percentuale.
L’art.
3-ter) legge 14 novembre 1992, n. 438 ha istituito, in favore di tutti i
regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico del
lavoratore inferiore al 10 per cento, un’aliquota aggiuntiva dell’1%
sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione
pensionabile.
Per
l’anno 2005 la prima fascia pensionabile:
-
annua è pari a € 38.641,00;
-
mensile è pari a € 3.220,00.
Il
massimale non è frazionabile a mese anche nel caso di diversi rapporti
che si susseguono nel corso dell’anno.
L’aliquota
dell’1% a carico lavoratore si calcola sull’importo eccedente la
retribuzione annua sopraindicata.
Il minimale orario per il part-time.
Dal
1° gennaio 1989 la legge n. 389/89 stabilisce che per i lavoratori
part-time la retribuzione minima oraria da assumere come base per il
calcolo dei contributi previdenziali si individua rapportando alle
giornate di lavoro settimanali a orario normale il minimo giornaliero
dividendo, poi, l’importo per il numero delle ore di orario normale
settimanale previsto dal CCNL di categoria per i lavoratori full-time. L’importo
trovato viene moltiplicato per il numero delle ore prestate ogni giorno.
Qui
di seguito indichiamo le operazioni:
|
Voci
interessate:
-
superminimale giornaliero = supming
per anno 2005 uguale euro 39,16
-
n. delle ore settimanali ordinarie
fissate dal CCNL di categoria
=
n.ore CCNL
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- n. giornate di
lavoro a
orario normale = n.gg.lav.
Di solito sono n. 6 giornate
anche nel caso di settimana
corta cioè prestazione lavorativa
su 5 giorni
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minimale orario part-time
uguale supming moltiplicato
n.gg.lav. diviso n.ore CCNL
Esempio
valido per anno 2005. Ore lavoro
settimanali stabilite da CCNL 40. Si ha:
39,94
x 6
––––––––
= 5,99 minimale orario per part-time
40
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