<% 'apertura connessione al DB Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") conn.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" & server.MapPath("database/marosDb.mdb") 'apertura tab_log questa tabella contiene i campi HostName (nome del client), 'LastVisit(data dell'ultimo accesso da parte del client) 'URLrefer(l'URL di provenienza della chiamata al file 'creo una stringa SQL sql_tab_log sql_tab_log = "SELECT * FROM tab_log" 'istanzio il recordeset "rstab_log" e lo apro con il la stringa prima impostata Set rstab_log = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rstab_log.Open sql_tab_log, conn, 3, 3 'mi porto all'ultimo record rstab_log.MoveLast 'Set conn1 = Server.CreateObject("ADODB.Connection") 'conn1.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" & server.MapPath("database/marosDb.mdb") sql_tab_news = "SELECT * FROM tab_News ORDER BY DataAgg Desc" Set rsTab_news = server.createobject("ADODB.Recordset") rsTab_news.open sql_tab_news, conn,3,3 'controllo host e data per incremento contatore 'prima del controllo li unisco in un unica stringa per permettermi il controllo contemporaneo 'poi li confronto con quelli che ricavo dalla connessione del client "Request.ServerVariables("HTTP_Host") & date()" 'se la condizione non è soddisfatta, significa che è cambiata la data oppure il computer connesso '(non vengono contate le connessioni dallo stesso PC nello stesso giorno) if rstab_log.Fields("hostname") & rstab_log.Fields("LastVisit") <> Request.ServerVariables("HTTP_Host") & date() then 'quindi aggiungo il record come nuova connessione rstab_log.AddNew rstab_log.Fields("HostName") = Request.ServerVariables("HTTP_Host") rstab_log.Fields("LastVisit") = date() rstab_log.Fields("URLrefer") = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") rstab_log.update end if %>

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<% Dim day, monthExt, yearExt, p day = (DatePart("d", Date)) monthExt = MonthName(DatePart("m", Date)) response.write (day & " " & monthExt & " " & year(date) & " - visitatore n° ") 'riaggiorno il recordset rstab_log, mi posiziono sull'ultimo record 'leggo il contatore x visualizzare il numero del visitatore rstab_log.Requery rstab_log.MoveLast Response.Write (rstab_log.Fields("ID_log")) 'chiudo il recordset rstab_log lo svuoto da dati residui 'chiudo la connessione 'e la svuoto da dati residui rstab_log.Close set rstab_log = Nothing conn.Close set conn = Nothing %>

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EDIZIONI MAROS s.a.s.

di Luciano Morelli (Consulente del lavoro ed aziendale)

Via Barona, 25 - 20142 Milano

Tel. 02/81.34.546 - Fax 02/89.126.766

 

 

 

I nuovi valori I.N.P.S. anno 2005

aggiornato al 8 febbraio 2005

 

Minimale di retribuzione ai fini contributivi per il 2005.

 

La misura minima sulla quale il datore di lavoro deve pagare i contributi, per l'anno 2005, fissata dal D.L. 9/10/89 convertito nella legge, n. 389/1989, è pari al 9,50 per cento della pensione minima I.N.P.S.. Detti valori sono stati comunicati dall'Istituto con la circolare n. 21 del 4 febbraio 2005. I valori vengono stabiliti in funzione del settore contributivo interessato e delle ore di lavoro. Nell'anno 2005 il minimale giornaliero è:

 

Descrizione

EURO

Operaio

Impiegato

Dirigente

Industria

Lavoratori a domicilio

Amministrazioni dello Stato e altre pubbliche amministraz.

Artigianato

Agricoltura

Credito assicurazioni e servizi

Commercio

Spettacolo

Attività circensi e dello spettacolo viaggiante

39,94

39,94

 

39,94

39,94

35,54

39,94

39,94

39,94

39,94

39,94

  0,00

 

40,00

39,94

46,63

39,94

39,94

39,94

39,94

110,50

    0,00

 

  84,01

    0,00

  88,42

110,50

110,50

  90,66

  76,30

Docenti e non docenti con funzioni direttive (scuole materne autonome e Ipab)

Docenti e non docenti senza funzioni direttive

 

Istruzione ed educazione scolare non statale:

- docenti e non docenti con funzioni direttive

- docenti e non docenti senza funzioni direttive

 

Assistenza sociale svolta da istituzioni sociali ivi comprese le Ipab:

- docenti e non docenti con funzioni direttive

- docenti e non docenti senza funzioni direttive

 

  0,00

39,94

 

 

  0,00

39,94

 

 

 

  0,00

39,94

 

42,24

39,94

 

 

43,32

39,94

 

 

 

42,24

39,94

 

    0,00

    0,00

 

 

    0,00

    0,00

 

 

 

    0,00

    0,00

Agenti di assicurazione in gestione libera:

- capo ufficio imp. 1ª cat.

- impiegati 2ª e 3ª cat.

Agricoltura:

- impiegati di concetto

- impiegati d’ordine

 

  0,00

  0,00

 

  0,00

  0,00

 

39,94

39,94

 

39,94

39,94

 

    0,00

    0,00

 

    0,00

    0,00

 

Si rammenta che non sussiste l’obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi nel caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d’importo inferiore al limite minimo.

Esempio: integrazione malattia, maternità carico I.N.P.S. ed infortunio carico I.N.A.I.L..

 

 

Inosservanza del minimale nell’ipotesi di corresponsione dell’indennità di allattamento ex art. 8) della L. n. 903/1977.

 

Il combinato disposto dei commi 3 e 4 dell’art. 3) della legge 8 marzo 2000, n. 53, modificando gli articoli 10) e 15) della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, prevede, fra l’altro, la copertura figurativa dei riposi per allattamento e dà la facoltà di integrare i relativi periodi (vedi al riguardo la circolare n. 15 del 23/01/2001, p.to 8).

Vengono quindi meno le precedenti disposizioni in materia di osservanza del minimale (vedi la circolare n. 806 del 21/07/1986). Si ricorda che l’I.N.P.S. ha precisato che la norma vincola anche datori di lavoro che non aderiscono neppure di fatto alla disciplina collettiva.

 

 

Massimale annuo della base contributiva e pensionabile.

 

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’art. 2), comma 18, della legge 8/8/1995, n. 335, per i nuovi iscritti dal 1/1/1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo per l’anno 2005 è pari a:

€ 84.049,00

Si rammenta che è stato soppresso il massimale contributivo previsto per i dirigenti di aziende industriali.

 

 

Apprendisti.

 

Per l’anno 2005 i contributi settimanali da versare sono pari a:

 

- per aziende che non beneficiano della riduzione contributiva:

- contributo settimanale senza INAIL € 2,85

- contributo settimanale complessivo con INAIL € 2,94

 

L’aliquota a carico dell’apprendista dovuta al FPLD è fissata nella misura del 5,54%.

Si ricorda che il contributo di maternità di euro 0,02 settimanali resta a carico dei datori di lavoro artigianali.

 

 

Quota di retribuzione soggetta all’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale.

 

L’art. 3-ter) legge 14 novembre 1992, n. 438 ha istituito, in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiore al 10 per cento, un’aliquota aggiuntiva dell’1% sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.

Per l’anno 2005 la prima fascia pensionabile:

 

- annua è pari a € 38.641,00;

- mensile è pari a € 3.220,00.

 

Il massimale non è frazionabile a mese anche nel caso di diversi rapporti che si susseguono nel corso dell’anno.

L’aliquota dell’1% a carico lavoratore si calcola sull’importo eccedente la retribuzione annua sopraindicata.

 

 

Il minimale orario per il part-time.

 

Dal 1° gennaio 1989 la legge n. 389/89 stabilisce che per i lavoratori part-time la retribuzione minima oraria da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali si individua rapportando alle giornate di lavoro settimanali a orario normale il minimo giornaliero dividendo, poi, l’importo per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal CCNL di categoria per i lavoratori full-time. L’importo trovato viene moltiplicato per il numero delle ore prestate ogni giorno.

Qui di seguito indichiamo le operazioni:

 

Voci interessate:

- superminimale giornaliero = supming

  per anno 2005 uguale euro 39,16

- n. delle ore settimanali ordinarie

  fissate dal CCNL di categoria

  = n.ore CCNL

 

 

- n. giornate di lavoro a

  orario normale = n.gg.lav.

  Di solito sono n. 6 giornate

  anche nel caso di settimana

  corta cioè prestazione lavorativa

  su 5 giorni

minimale orario part-time uguale supming moltiplicato n.gg.lav. diviso n.ore CCNL

 

Esempio valido per anno 2005. Ore lavoro settimanali stabilite da CCNL 40. Si ha:

 

39,94 x 6

–––––––– = 5,99 minimale orario per part-time

     40

 

 

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