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La
legge 14 febbraio 2003, n. 30, meglio nota come "legge Biagi",
è entrata in vigore il 13 marzo 2003 con lo scopo di riformare il mondo
del lavoro e con l’obiettivo di distribuire la quantità di lavoro,
determinata dallo sviluppo economico, sul più alto numero possibile di
persone creando un lavoro regolare e non precario per i giovani del
mezzogiorno, per le donne e per gli "anziani" nell’intero
Paese.
Per
comodità di lettura riportiamo della legge in esame parte dell’articolo
1 – Delega al Governo per la revisione della disciplina dei servizi
pubblici e privati per l’impiego, nonché in materia di
intermediazione e interposizione privata nella somministrazione del
lavoro –
"Allo
scopo di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a
garantire trasparenza ed efficienza al mercato del lavoro e a migliorare
le capacità di inserimento professionale dei disoccupati, e di quanti
sono in cerca di una prima occupazione, con particolare riguardo alle
donne e ai giovani, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali…omissis…uno o più
decreti legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle competenze
affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e degli obiettivi indicati
dagli orientamenti annuali dell’Unione europea in materia di
occupabilità, i principi fondamentali in materia di disciplina dei
servizi per l’impiego, con particolare riferimento al sistema del
collocamento, pubblico e privato, e di somministrazione di manodopera…omissis…".
A
questo punto, prima di commentare i programmi della legge Biagi, è
conoscere la situazione del lavoro in generale e dell’economia
sommersa, come risulta da una recente ricerca del Censis nella quale è
evidenziato che:
-
il
sommerso equivale a qualcosa di nebuloso ed oscuro cui concorrono i
più diversi fattori.
-
l’illegalità,
criminale o elusiva, si combina:
-
con
"l’arte di arrangiarsi", degrado sociale, povertà ed
esclusione;
-
con
un generale scarso senso civico e la diffusa abitudine a non
rispettare le regole necessarie a garantire un’ordinata
convivenza;
-
con
la corruzione o con gli eccessi del potere burocratico sui
cittadini.
Non
si deve trascurare che:
-
il
sommerso copre in Europa e negli Stati Uniti una quota non
marginale dell’economia, valutabile in funzione dei Paesi fra il
5% ed il 20%, e che ad esempio, in Germania è cresciuto nell’ultimo
quinquennio a tassi più elevati dell’economia regolare;
-
il
sommerso, in generale, interagisce con i sistemi economici dei
Paesi industriali ed è collocato in contesti o settori produttivi
ordinari, in grado di partecipare alle dinamiche di continua
ristrutturazione dei modi di produrre;
-
la
cosiddetta economia criminale produce beni e servizi illegali
anche quando si inserisce in un contesto di normalità;
-
la
cosiddetta economia informale si colloca, invece, nell’area
delle attività informali, generalmente legate a prestazioni
elementari di singoli i quali operano al di sotto di una pur minima
soglia organizzativa, con un forte contenuto di estemporaneità e
bassi valori economici e con principi, anche se flebili, di
iniziativa sociale.
E’
confermato e dimostrato che l’economia "nascosta":
-
si
basa sulla volontà di sottrarsi agli obblighi fiscali,
contributivi, contrattuali, retributivi, normativi, di sicurezza, di
affidabilità, di responsabilità ambientale e sociale;
-
rappresenta
una sorta di ammortizzatore dell’economia in quanto per sfuggire,
ad esempio, ad un’eccessiva pressione fiscale cerca di rispondere
al nuovo e più impegnativo confronto competitivo in maniera
scorretta applicando bassissimi livelli di competenza organizzativa,
strumentale e finanziaria.
In
conclusione, il sommerso accresce la sua portata strutturale nelle aree
che non riescono ad agganciare i processi di modernizzazione e in questa
situazione si riduce l’economia in nero ma aumenta "l’opacità
delle forme di lavoro" e difficilmente, in presenza di
depauperamento dei sistemi economici, possono essere compensati i
ritardi per adeguare la struttura produttiva alle nuove esigenze.
Precisiamo
che i comparti che sono stati segnalati, anche in ambito europeo, per
maggiore presenza di irregolarità sono l’edilizia, la ristorazione,
il turismo, il commercio, i servizi personali mentre i soggetti sociali
maggiormente coinvolti sono i giovani a bassa qualificazione
professionale, le donne che per la prima volta hanno accesso al mercato
del lavoro, gli immigrati e, per altro verso, gli occupati pienamente
inseriti che svolgono una seconda attività ed i lavoratori pensionati.
Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha predisposto la
pubblicazione:
La
"Legge Biagi" per il lavoro
capire
la riforma.
che
inizia con la seguente premessa:
"Le
caratteristiche del mercato del lavoro italiano sono ben note non solo
agli studiosi e ai tecnici, ma prima di tutto proprio alle persone che
cercano un lavoro. Quanti genitori assistono impotenti alle mille
peripezie che devono affrontare i nostri ragazzi per trovare un lavoro
degno di questo nome? Quanti lavoretti in nero e in grigio, quanti
sacrifici non premiati e quante porte chiuse prima di ottenere una
occupazione regolare e di buona qualità? Quante persone, perso un
lavoro che credevano garantito a vita dalle leggi dello Stato faticano a
trovare una nuova occupazione e rischiano, in un numero sempre maggiore
di casi senza ancora aver superato la soglia dei cinquant’anni, di non
trovare mai più una occupazione stabile? E quante donne si trovano oggi
nella condizione di dover scegliere tra lavoro e famiglia, solo perché
le regole del mercato del lavoro non prevedono strumenti per conciliare
carriera professionale e cura dei figli e/o dei familiari anziani o
disabili?"
In
base a quanto esposto nei punti precedenti si giunge alla conclusione
che è necessaria la riforma del mercato del lavoro. Per questo motivo
esaminiamo qui di seguito i punti più rilevanti previsti e proposti
dalla legge Biagi.
1)
Apertura del collocamento ai privati.
L’articolo
1) della legge in esame stabilisce che siano fissati i principi
fondamentali in materia di disciplina dei servizi per l’impiego, con
particolare riferimento al collocamento pubblico e privato, e di
somministrazione di manodopera. Questi servizi potranno essere
esercitati da operatori pubblici e privati i quali dovranno essere
collegati tra di loro da un sistema informatico che consentirà di far
incontrare domanda e offerta di lavoro su tutto il territorio nazionale.
Gli
intermediari privati, tra domanda e offerta di lavoro, potranno essere
le Agenzie interinali, i Consulenti del lavoro e le Università.
Le
prestazioni effettuate nella funzione di intermediari dovranno essere
gratuite per i lavoratori e onerosi solo per le imprese.
Per
l’attuazione dei servizi in esame dovrà essere:
-
ridefinito
il regime del trattamento dei dati relativi all’incontro tra
domanda ed offerta di lavoro, nel rispetto della legge 31 dicembre
1996, n. 675;
-
stabilito
il divieto assoluto per gli operatori privati e pubblici di
qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di
preselezione dei lavoratori anche con il loro consenso, in base all’affiliazione
sindacale o politica, al credo religioso, al sesso, all’orientamento
sessuale, allo stato matrimoniale, o di famiglia, o di gravidanza,
nonché ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro;
-
assicurato
il rispetto delle competenze affidate alle Regioni in materia di
tutela e di sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3 e degli obiettivi indicati dagli orientamenti
annuali dell’Unione Europea in materia di occupazione.
In
breve, devono essere fissate delle regole per creare un mercato del
lavoro trasparente ed efficiente in grado di incrementare le occasioni
di lavoro e di garantire a tutti un equo accesso ad una occupazione
regolare e di qualità.
E’
doveroso precisare che rendere trasparente il mercato del lavoro non
significa deregolamentare bensì:
-
predisporre
regole semplici ed effettivamente esigibili che permettano alle
imprese nazionali di competere con le imprese straniere fermi
restando i diritti dei lavoratori;
-
sopprimere
tutte quelle norme obsolete finalizzate esclusivamente ad irrigidire
il mondo del lavoro;
-
chiarire
i criteri di distinzione tra appalto e interposizione sulla base di
indici e di codici di comportamento elaborati in sede amministrativa
che tengano conto della rigorosa verifica della reale organizzazione
dei mezzi e dell’assunzione effettiva del rischio di impresa da
parte dell’appaltatore;
-
individuare
un regime particolare di solidarietà tra appaltante e appaltatore,
nei limiti previsti dall’articolo 1676 del codice civile, per le
ipotesi in cui il contratto di appalto sia connesso ad una cessione
di ramo di azienda.
Si
rammenta che i punti fondamentali, evidenziati anche nella Strategia
Europea per l’occupazione, sono rappresentati da:
-
l’occupabilità,
elemento essenziale che deve assicurare ai giovani ed ai disoccupati
gli strumenti per fronteggiare le nuove opportunità occupazionali e
i cambiamenti repentini del mercato del lavoro;
-
l’imprenditorialità,
elemento fondato sul presupposto che la creazione di nuovi e
migliori posti di lavoro richiede un clima imprenditoriale dinamico.
La flessibilità del mercato del lavoro dovrà agevolare la
creazione di nuove imprese, lo sviluppo di quelle già esistenti e
la promozione di nuove iniziative all’interno delle imprese di
grandi dimensioni;
-
la
adattabilità, elemento che inciderà in maggior misura sugli
attuali assetti dell’organizzazione del lavoro e che potrà
agevolare il processo di transizione dell’attuale economia verso
la società della informazione e della conoscenza;
-
le
pari opportunità, insieme di norme che rappresentano il
parametro più efficace per comprendere la doppia valenza della
modernizzazione dei mercati che, si badi bene, non deve essere
limitata solo al fattore economico bensì deve essere estesa anche
al fattore sociale.
2)
la nuova figura del disoccupato.
L’articolo
1 del Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, entrato in vigore
nel gennaio 2003, ha sostituito l’articolo 1 del Decreto Legislativo
n. 181/2000 ed ha fissato, tra l’altro, i principi per l’individuazione
dei soggetti potenziali destinatari di misure di promozione all’inserimento
del mercato del lavoro, definendone le condizioni di disoccupazione
secondo gli indirizzi comunitari intesi a promuovere strategie
preventive della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di
lunga durata; e precisamente:
-
stato
di disoccupazione, è la condizione del soggetto privo di lavoro,
che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed
alla ricerca di un’attività lavorativa secondo modalità definite
con i servizi competenti;
-
disoccupati
di lunga durata, sono coloro che, dopo aver perso un posto di
lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla
ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi o da più di
sei mesi se giovani;
-
inoccupati
di lunga durata, sono coloro che, senza aver precedentemente
svolto un’attività lavorativa, sono alla ricerca di un’occupazione
da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani;
-
donne
in reinserimento lavorativo, sono quelle che, già
precedentemente occupate, intendono rientrare nel mercato del lavoro
dopo almeno due anni di inattività.
Come
si rileva dalla definizione di stato di disoccupazione, non è più
sufficiente per una persona in cerca di lavoro dichiarare di essere
disoccupata ma è necessario che presenti al servizio competente la
dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento dell’attività
(art. 2 del D.Lgs. n 181/2000 aggiornato dall’art. 3 del D.Lgs. n.
297/2002).
L’articolo
4) del Decreto Legislativo n. 181/2000 sostituito dall’articolo 5 del
D.Legislativo n. 297/2002 così recita:
-
perdita
dello stato di disoccupazione -. Le Regioni stabiliscono i criteri
per l’adozione da parte dei servizi competenti di procedure
uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione
sulla base dei seguenti principi:
a)
conservazione dello stato disoccupazione a seguito di svolgimento di
attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non
superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale
soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all’articolo
8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468;
b)
perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata
presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del
servizio competente nell’ambito delle misure di prevenzione di cui
all’articolo 3;
c)
perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza
giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno
ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della
legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine, o
rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno
a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, nell’ambito
dei bacini stabiliti dalle Regioni per quanto riguarda la distanza
dal domicilio ed i tempi di trasporto con mezzi pubblici;
d)
sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di
un’offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di
durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di
giovani.
Si
ricorda che:
-
dal
1° marzo 2003 sono soppresse le liste di collocamento e che al loro
posto è stato sostituito l’elenco anagrafico;
-
entro
il 28 agosto 2003, le persone che desiderano confermare il loro
stato di disoccupazione ed usufruire dei servizi dovranno recarsi
presso il Centro per l’impiego dove hanno il domicilio e
rilasciare una dichiarazione di disponibilità al lavoro.
Coloro
che a tale data non avranno rilasciato la dichiarazione sullo stato
di disoccupazione saranno considerati "decaduti dallo stato di
disoccupazione" e perderanno la relativa anzianità di
disoccupazione.
3)
Lavoro e formazione continua.
Sempre
nel rispetto delle regole indicate dalla già citata Strategia Europea e
delle regole dell’Unione Europea, la legge Biagi intende:
-
perseguire
una strategia di formazione per tutto l’arco della vita
lavorativa;
-
revisionare
e razionalizzare i rapporti di lavoro con contenuto formativo;
-
semplificare
e snellire le procedure di riconoscimento e di attribuzione degli
incentivi connessi ai contratti a contenuto formativo, tenendo conto
del tasso di occupazione femminile e prevedendo anche criteri di
automaticità;
-
individuare
idonei strumenti per valorizzare l’inserimento o il reinserimento
al lavoro delle donne;
-
rinviare
ai contratti collettivi per la determinazione, anche a livello degli
enti bilaterali, delle modalità di attuazione dell’attività
formativa in azienda.
Gli
strumenti privilegiati dal legislatore relativi a rapporti di lavoro con
contenuti formativi sono i seguenti:
-
il
contratto di apprendistato anche nella prospettiva di una
formazione superiore che, in alternanza, raccordi anche i sistemi
dell’istruzione e della formazione professionale eliminando le
forme di rigidità come quelle che prevedono la separazione tra
formazione esterna e formazione interna all’impresa;
-
il
contratto di formazione e lavoro formulato in una nuova
forma, compatibile con la normativa comunitaria, che agevoli l’inserimento
ed il reinserimento in azienda di quei soggetti che siano stati
espulsi nell’ambito di processi di riorganizzazione produttiva;
-
il
tirocinio di orientamento che non costituisce rapporto di
lavoro, anche se sarà prevista la corresponsione di un sussidio,
bensì una misura di inserimento in azienda mirata alla conoscenza
diretta del mondo del lavoro con una durata variabile fra un mese e
dodici mesi ovvero ventiquattro mesi per i soggetti disabili in
funzione della natura della menomazione, dell’incidenza della
stessa sull’allungamento dei tempi di apprendimento.
La
durata del tirocinio è rapportata al livello di istruzione, alle
caratteristiche dell’attività lavorativa ed al territorio di
appartenenza.
4)
L’armonizzazione delle esigenze del lavoratore e dell’impresa.
La
legge BIAGI tende a favorire l’incremento del tasso di occupazione
incentivando le prestazioni di lavoro subordinato ed autonomo quali:
-
il
lavoro a tempo parziale (part-time) – articolo 3 della legge -
-
orizzontale – la prestazione è effettuata in tutti i giorni
lavorativi della settimana previsti dal CCNL con orario ridotto
rispetto a quello settimanale stabilito sempre dal CCNL;
-
verticale e misto – la prestazione è effettuata in alcuni
giorni lavorativi della settimana previsti dal CCNL;
-
lavoro
a chiamata o intermittente – articolo 4, comma 1, lettera a) della
legge -.
Il
lavoratore garantisce al datore di lavoro, nella duplice versione
con o senza riconoscimento di una congrua indennità, la propria
disponibilità allo svolgimento di prestazioni di carattere
discontinuo o intermittente che possono essere individuate dai CCNL.
Questo
tipo di rapporto dovrebbe essere esteso anche ai lavoratori
disoccupati con meno di 25 anni di età ed ai lavoratori con più di
45 anni di età.
In
questa ipotesi di collaborazione non dovrebbe sussistere l’obbligo
del lavoratore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro ai
fini della conservazione dello stato di disoccupazione;
-
lavoro
a coppia o job sharing – articolo 4, comma 1, lettera e) della
legge –
Due
o più persone garantiscono, insieme e con obbligo di solidarietà, al
datore di lavoro l’esecuzione di un’unica prestazione di lavoro
giornaliera ripartendo liberamente la singola prestazione;
-
lavoro
accessorio – articolo 4, comma 1, lettera d) della legge –
Prestazioni
di lavoro occasionale e accessorio con particolare riferimento a
opportunità di assistenza sociale rese, a favore di famiglie e di
enti senza fini di lucro, da disoccupati di lungo periodo e da altri
soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora
entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne.
Dette
prestazioni dovrebbero essere regolarizzate attraverso la tecnica di
buoni corrispondenti ad un certo ammontare di attività lavorativa
debitamente certificate in base alla normativa che sarà esaminata
nei punti successivi;
-
prestazione
di mutuo aiuto – articolo 4, comma 1, lettera f) della legge -
Prestazioni
che esulano dal mercato del lavoro e dagli obblighi connessi con le
prestazioni svolte in modo occasionale o ricorrente di breve periodo,
a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza
corresponsione di compensi fatte salve le spese di mantenimento e di
esecuzione dei lavori e con particolare riguardo alle attività
agricole.
-
lavoro
a progetto.
Si
tratta della modifica della collaborazione coordinata e
continuativa, l’attuale co.co.co. per la quale deve essere:
-
individuata la stipula dei relativi contratti mediante un atto
scritto dal quale risultino la durata della collaborazione,
determinata o determinabile, la riconducibilità di questa ad uno o
più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso, resi con lavoro
prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, nonché l’indicazione
di un corrispettivo che deve essere proporzionato alla quantità e
qualità del lavoro;
-
stabilita la differenza rispetto ai rapporti di lavoro meramente
occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva
non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo
stesso committente, salvo che il compenso complessivo per la
prestazione sia superiore a 5.000,00 euro;
-
predisposto un adeguato sistema sanzionatorio nei casi di
inosservanza delle disposizioni di legge;
-
individuato un sistema di tutele fondamentali a presidio della
dignità e della sicurezza dei collaboratori, con particolare
riferimento a maternità, malattia, infortunio ed alla sicurezza dei
luoghi di lavoro, anche nel quadro di intese collettive.
5)
La certificazione dei rapporti di lavoro – articolo 5 della legge –
La
legge in esame, al fine di ridurre il contenzioso in materia di
qualificazione dei rapporti di lavoro prevede che siano disposte norme
in materia di certificazione del relativo contratto tra le parti nel
rispetto dei seguenti principi e criteri:
-
carattere
volontario e sperimentale della procedura di certificazione;
-
individuazione
dell’organo preposto alla certificazione del rapporto di lavoro in
enti bilaterali costituiti ad iniziativa di associazioni dei datori
e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative,
ovvero presso strutture pubbliche aventi competenza in materia, o
anche università;
-
definizione
delle modalità di organizzazione delle sedi di certificazione e di
tenuta della relativa documentazione;
-
indicazione
del contenuto e della procedura di certificazione;
-
attribuzione
di piena forza legale al contratto certificato ai sensi della
procedura di cui al precedente punto, con esclusione della
possibilità di ricorso in giudizio se non in caso di erronea
qualificazione del programma negoziale da parte dell’organo
preposto alla certificazione e di difformità tra il programma
negoziale effettivamente realizzato dalle parti e il programma
negoziale concordato dalle parti in sede di certificazione;
-
previsione
di espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto
dall’articolo 410 del codice di procedura innanzi all’organo
preposto alla certificazione quando il prestatore d’opera intenda
impugnare l’erronea qualificazione o la difformità tra il
programma negoziale certificato e la successiva attuazione. Durante
il contenzioso deve essere esplicitamente previsto che gli effetti
dell’accertamento svolto dall’organo preposto alla
certificazione rimangano in vigore fino al momento in cui venga
provata l’erronea qualificazione del programma negoziale o la
difformità tra il programma negoziale concordato dalle parti in
sede di certificazione ed il programma attuato.
Nel
caso di ricorso in giudizio deve essere stabilito l’obbligo, posto
in capo all’Autorità giudiziaria competente, di accertare anche
le dichiarazioni e il comportamento tenuto dalle parti davanti all’organo
preposto alla certificazione del contratto;
-
attribuzione
agli enti bilaterali della competenza a certificare non solo la
qualificazione del contratto di lavoro e il programma negoziale
concordato dalle parti, ma anche le rinunzie e le transazioni di cui
all’articolo 2113 del codice civile a conferma dell’attività
abdicativa o transattiva delle parti stesse;
-
estensione
della procedura di certificazione all’atto di deposito del
regolamento interno riguardante la tipologia dei rapporti attuati da
una cooperativa ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile
2001, n. 142 e successive modificazioni.
Le
disposizioni in materia di certificazione dei contratti non sono
applicabili al personale delle pubbliche amministrazioni.
La
normativa esaminata in questo punto dovrà essere attivata entro il
termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge.
6)
razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza
sociale e di lavoro.
Sempre
entro un anno dall’entrata in vigore della legge Biagi deve essere
predisposta la normativa per il riassetto della disciplina vigente sulle
ispezioni in materia di previdenza sociale e di lavoro con la:
-
definizione
di un raccordo efficace tra la funzione di ispezione del lavoro e
quella di conciliazione delle controversie individuali;
-
ridefinizione
dell’istituto della prescrizione e diffida propri della direzione
provinciale del lavoro;
-
semplificazione
della procedura per la soddisfazione di crediti di lavoro correlata
alla promozione di soluzioni conciliative in sede pubblica;
-
semplificazione
dei procedimenti sanzionatori amministrativi e possibilità di
ricorrere alla direzione regionale.
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